Buche stradali: esclusa la responsabilità dell’ente pubblico nel caso in cui il danneggiato non riesca a dimostrare l’inevitabilità del pericolo
Nella responsabilità dell’ente pubblico in relazione al danno subito dall’utente e generato da un bene che rientra nella custodia dell’ente medesimo, la condotta prudenziale del danneggiato costituisce oggetto di un accertamento officioso del giudice, che può rilevare eventuali infrazioni del normale onere di cautela e prudenza incombente su tutti i consociati in qualsiasi stato e grado del giudizio, anche in assenza di qualsivoglia allegazione della parte interessata, ossia del convenuto.
Ciò è possibile in quanto detta condotta, quale elemento di fatto avente rilevanza processuale, non costituisce un’eccezione in senso proprio, riservata all’onere di allegazione della parte interessata, e nemmeno un’eccezione in senso lato, ma una mera contestazione, sul rilievo che ove il bene non sia interessato da autonomo movimento, è necessaria la condotta del danneggiato al fine della verificazione dell’evento e così, per tale ragione, le azioni compiute dall’attore rientrano nella fattispecie costitutiva di cui il giudice deve verificare sussistano tutti gli elementi.
Di talché, in relazione al danno causato da una buca, quand’anche l’ente convenuto non sia giunto a dimostrare la natura imprudente della condotta del danneggiato, deve preventivamente attribuirsi rilievo alla mancata dimostrazione da parte di questi della inevitabilità del pericolo, tale che in mancanza va esclusa la responsabilità dell’ente contenuto in giudizio.
Tribunale di Napoli sez. VIII, 20/05/2019 n. 5160
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ASSINEWS è intervenuto sul tema buche stradali e responsabilità dell’Ente pubblico di recente (nr. 308 e 309 della rivista). Per approfondire: