di Daniele Cirioli

Welfare aziendale anche nei mini-studi. Il neo fondo di solidarietà bilaterale per le professioni, infatti, si applicherà a tutti i datori di lavoro con almeno 3 dipendenti (oggi, invece, gli studi sono iscritti al Fis dell’Inps, fondo di integrazione salariale, se hanno più di 5 dipendenti). Il che vuol dire il 76% dei commercialisti. A spiegarlo, tra l’altro, è un documento di ricerca della Fondazione nazionale commercialisti.
Fondo solidarietà. L’istituzione del fondo è avvenuta con l’accordo 3 ottobre 2017 (Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs) ed è in attesa di essere approvata con decreto ministeriale. D’allora in poi, i datori di lavoro professionisti trasmigreranno dal Fis al nuovo fondo.
Campo di applicazione. Novità principale dell’accordo è l’estensione della tutela con inclusione, nella platea dei datori di lavoro destinatari, di quelli con almeno 3 dipendenti oggi esclusi dal Fis. L’obiettivo è quello di ottenere, tramite l’abbassamento della soglia occupazionale, l’estensione dell’iscrizione al fondo anche per i datori di lavoro con 4 o 5 dipendenti, calcolati come media nel semestre precedente. In proposito, quale dato esemplificativo, la Fondazione evidenzia che il 76% degli studi professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha meno di 6 addetti (1-5 addetti); il 15,7% da 6 a 10 (medie dimensioni); l’8,3% oltre i 10 (grandi dimensioni).

La contribuzione. Per il finanziamento del fondo è previsto, in linea di principio, un contributo ordinario e uno di tipo addizionale. Il contributo ordinario prescinde dall’effettivo ricorso alle prestazioni del fondo ed è differenziato a seconda che i datori di lavoro iscritti occupino mediamente più di 3 o più di 15 dipendenti. Per i primi il contributo è pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali erogata a ciascun lavoratore; per i secondi è pari allo 0,65%. In relazione all’obbligo di finanziamento, è prevista una ripartizione del carico contributivo tra datori di lavoro e lavoratori iscritti, nella misura rispettivamente di due terzi e un terzo.

Il contributo addizionale, invece, è previsto in misura fissa nel solo caso di fruizione di prestazioni e prescinde dalla consistenza occupazionale del datore di lavoro, ammontando per tutti al 4% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali sulla base delle ore perse dai lavoratori interessati alle prestazioni.
Le prestazioni. Nella fase di avvio, il fondo garantirà unicamente il finanziamento di un assegno ordinario in favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per le stesse causali della cassa integrazione guadagni (Cig). La durata massima è differenziata rispetto al numero di dipendenti dello studio professionale: per quelli che occupano mediamente fino a 15 dipendenti, la durata dell’assegno è di 12 mesi calcolata in un biennio mobile, con possibilità di ulteriore concessione del trattamento di 26 settimane per gli studi che hanno alle proprie dipendenze almeno 16 addetti. In attesa di quanto sapere che cosa stabilirà il decreto di attuazione, la Fondazione ritiene che ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti non sarà concesso in prima (e unica) istanza di avanzare richiesta di assegno per la totalità delle 78 settimane. Le 26 settimane aggiuntive, infatti, sembrano dover essere oggetto di una specifica istanza, autonoma dalle precedenti o di proroga di un trattamento di 12 mesi. Le prestazioni sono rivolte a tutti i lavoratori subordinati che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo di almeno 90 giorni.

Fonte: