In relazione a un sinistro stradale avvenuto nell’anno 1990, nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, relativamente a fatto antecedente al 1° maggio 1993, per persona danneggiata, ai sensi della L. 24 dicembre 1969 n. 990 art. 21, deve intendersi non solo la vittima diretta dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell’ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale).
Cassazione civile sez. III, 20/04/2018 n. 9825