Il danno non patrimoniale da lesione dei diritti fondamentali, tipico danno-conseguenza, non è in re ipsa alla lesione ma deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento anche se è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire.
Anche il danno all’onore e alla reputazione non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesioni, sicché la sussistenza di siffatto nocumento deve essere oggetto di prova, anche attraverso presunzioni.
Nel caso oggetto di decisione, il ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale atteso che il suo nominativo era stato segnalato alla CRIF stante il preteso omesso pagamento delle rate di un finanziamento per l’acquisto di un elettrodomestico.
Cassazione civile sez. I, 16/04/2018 n. 9385