In caso di sinistro stradale, il responsabile civile deve essere citato anche in caso di pretesa rivolta direttamente al proprio assicuratore.
In proposito si rileva che lo scopo principale che la norma si prefigge, con gli artt. 143 – 150 bis, è di incrementare la tutela prevista a favore del danneggiato dalla circolazione di veicoli a motore; per tale ragione, è stato introdotto uno strumento di azione diretta del danneggiato verso il proprio assicuratore, e la procedura di risarcimento in questione non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato.
Sul punto, la Corte di Cassazione con la pronuncia della Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, ha ritenuto che il responsabile civile deve essere citato anche in caso di pretesa rivolta direttamente al proprio assicuratore poiché il sistema previsto dal d.lgs. n. 209 del 2005 è, per certi versi, identico a quello preesistente; e infatti l’art. 144, comma 3, di tale decreto dispone che, quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ha l’obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo.
L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall’art. 144 cit.; ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell’art. 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente; e la possibilità che l’art. 149, comma 6, cit. conferisce all’assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l’altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege.
Alla luce di tale premessa, il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (d.lgs. n. 209 del 2005, art. 149, comma 3).
Cassazione civile sez. III, 13/04/2018 n. 9188