SANITA’/ Dal chirurgo al paziente moduli specifici da firmare prima di procedere
Il consenso deve fondarsi su informazioni dettagliate
di Francesco Barresi
Il consenso a operazioni chirurgiche devono fondarsi su informazioni dettagliate, tali da mettere il paziente di comprenderne la natura, i risultati e le possibili conseguenze, con il modulo sottoscritto in tutte le parti sulle informazioni relative al consenso e all’intervento. Così spiega il tribunale di Firenze, nella sentenza del 20 marzo, n. 824, che ha accolto la denuncia presentata da un uomo che, a seguito di un intervento chirurgico agli occhi con il laser, presentava delle gravissime forme di offuscamento della vista e cataratta. L’uomo aveva chiesto un’operazione per correggere un’ipermetropia nell’occhio sinistro ma, nell’operazione eseguita da una clinica specialistica oftalmolgica, venne operato anche all’occhio destro. Questo senza aver consegnato al paziente dei moduli specifici e dettagliati sull’operazione. Secondo i giudici fiorentini infatti il consenso firmato dal paziente della struttura sanitaria citata in giudizio non era e non poteva essere consapevolmente formatosi in quanto non informato, il paziente stesso, di tutti i trattamenti sanitari nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario. Nello specifico, il paziente «ha lamentato in primo luogo la lesione da parte della struttura del diritto al consenso informato – spiegato i giudici di Firenze – non avendo egli mai firmato documentazione in ordine al consenso all’effettuazione degli interventi laser. Parte attrice ha inoltre invocato la responsabilità della struttura sotto due ordine di profili: da una parte, la responsabilità per colpa per perdita della cartella clinica del paziente, dall’altra la responsabilità per colpa medica per l’imprudenza e l’imperizia che avevano causato il danno iatrogeno, inducente uno stato di miopia, un astigmatismo irregolare oltreché – concludono i giudici – l’assenza di alcun concreto beneficio alla presbiopia». Anche se la clinica, in sede di giudizio, aveva portato documentazione attestante il consenso informato, i giudici sottolineano come «riguardo al consenso informato ottenuto per l’effettuazione degli interventi è apparsa carente», non essendo sufficiente un modulo unico e generico.