Con Federico Gelli, medico specializzato in sanità pubblica, deputato nella precedente legislatura e padre dell’omonima legge sulla responsabilità professionale in campo medico-sanitario, oggi responsabile del rischio in sanità diFedersanità Anci, abbiamo voluto tracciare un primo bilancio della legge.
Domanda. Onorevole Gelli, la legge che porta il suo nome, legge Gelli-Bianco, trattandosi di una legge quadro, necessita dei decreti attuativi per essere pienamente operativa. Ma ad oggi i decreti attuativi emanati sono solo tre.
Risposta. Sui sette decreti attuativi, i tre già emanati e pienamente efficaci riguardano la parte sanitaria di competenza del ministero della Salute: il primo sull’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità presso l’Agenas; il secondo è il decreto che stabilisce i requisiti per l’accreditamento delle società scientifiche che hanno il compito di definire il sistema nazionale Linee Guida (362 società scientifiche hanno presentato la domanda, riconosciute già 200, sono in fase di analisi le altre); il terzo istituisce il sistema nazionale Linee Guida presso l’Istituto Superiore di Sanità.
D. Gli altri quattro?
R. Un quarto decreto era pronto, ma il ministro Lorenzin non ha fatto in tempo a firmarlo. Si tratta di quello che definisce le modalità di gestione del fondo di garanzia o fondo di solidarietà, che peraltro ha subìto una modifica a seguito del decreto sulle professioni sanitarie (uno degli emendamenti che ha modificato il testo originario della legge è quello che riguarda le competenze del Fondo).
D. Inizialmente il fondo doveva essere un fondo di solidarietà delle vittime della practice in sanità…
R. Quando però abbiamo capito che da questa norma rimaneva esclusa una pur minoritaria categoria dei liberi professionisti, che non hanno dal punto di vista assicurativo nessun vantaggio, abbiamo pensato di fare in modo che all’interno del fondo venisse creata una sezione dedicata all’attività libero professionale. I liberi professionisti che vorranno potranno usufruire di incentivazione e di contributi economici per andare ad abbattere il costo delle polizze assicurative.
D. Questa è una novità che va a sanare (almeno ridurre) la lamentata «disparità» tra medici convenzionati, intra moenia e medici dipendenti. Il Fondo può essere una risposta a vantaggio dei liberi professionisti?
R. I professionisti non sono stati abbandonati. Nel decreto, oltre all’aspetto penale che riguarda tutti i medici, è prevista una parte (in riferimento al Fondo appunto) che li riguarderà. C’è poi l’aspetto della calmierazione dei prezzi delle compagnie assicurative, altrettanto rilevante. Con la modifica del Codice della Strada (artt. 138 e 139) si va a definire una tabella unica nazionale per l’indennizzo per danni non patrimoniali, che va a ridurre quindi il costo delle coperture assicurative, che comunque per i liberi professionisti rimane intero, a differenza di tutti gli altri.
D. Gli altri tre decreti sulla parte assicurativa, che il mondo forense tanto reclama?
R. Questi sono in capo al ministero dello Sviluppo Economico, dove c’è già un documento in stato avanzato. I decreti dovranno stabilire i massimali, i meccanismi di ultrattività e di retroattività, la regolamentazione delle forme di autoassicurazione. Speriamo che così si possa dare piena operatività alla legge, perché è necessario che i decreti intervengano anche da un punto di vista preventivo.
D. La Cassazione ha mostrato grande attenzione verso la responsabilità penale dei professionisti medici…
R. Mi è sembrato che quella volontà andasse a configgere talvolta con la volontà del legislatore. La nostra idea era quella di portare l’Italia in linea con gli altri paesi europei, pur in presenza di un assetto giuridico diverso. La categoria professionale degli operatori professionali, dei medici, degli infermieri ha prerogative diverse rispetto a tutte le altre professioni. Certo, i giuristi e i magistrati guardano taluni aspetti, quelli di loro competenza. Io guardo agli aspetti del mondo della sanità. Siamo riusciti con la riforma, per la prima volta, ad inserire una fattispecie del Codice penale che riguarda una categoria professionale, senza che venisse impugnata da un punto di vista di legittimità costituzionale. E lo abbiamo fatto legandolo al punto forte della legge, ovvero al tema dell’imperizia (art. 5 – con l’introduzione dell’art. 590 sexies): abbiamo cioè costruito un impianto considerando che chi opera nel campo della sanità lega la specificità della propria professione alla propria perizia, alla competenza, all’arte di avere a che fare con l’essere umano e la sua psiche, un’entità biologica diversa da quella che compete agli altri professionisti, verso la quale la scienza si pone ancora tanti quesiti irrisolti. Ed è questa peculiarità che rende un medico diverso da un qualsiasi altro professionista.
D. Altro problema sollevato è quello delle Linee Guida: possono davvero costituire un freno al progresso medico-scientifico?
R. La legge si incentra a fare un investimento sull’azione preventiva. Qual è una delle migliori azioni preventive affinché un potenziale errore o un evento sentinella non si trasformino in un danno a carico del nostro paziente? Orientare il comportamento dei professionisti alle migliori conoscenze e pratiche riconosciute a livello nazionale e internazionale dalla comunità scientifica, dunque alle linee guida.
D. Anche la legge Balduzzi prevedeva le cosiddette Linee Guida.
R. La legge Balduzzi non ha funzionato perché faceva un riferimento generico alle linee guida accreditate dalle società scientifiche nazionali e internazionali. I magistrati con i quali mi sono confrontato restavano perplessi sull’identificazione delle linee guida da adottare come parametro di valutazione per l’operato del professionista. L’Iss è la cabina di regia del sistema nazionale delle Linee guida composto da società scientifiche accreditate, enti di ricerca pubblici e privati e associazioni tecnico-professionali di categoria. Con il Sistema Nazionale delle Linee Guida tutti i professionisti di questo paese sapranno quali sono le linee guida legittimate formalmente dall’Istituto superiore di sanità, pubblicate e validate, alle quali dovranno ispirarsi non solo i professionisti ma anche i magistrati, avendo tutti uno stesso punto di riferimento.
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