Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 20955/2018) la cessione di un credito non è una forma usuale di estinzione delle obbligazioni e va considerata inefficace. A meno che non sia stata concordata come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito.
Di conseguenza è nullo l’atto con il quale la Fiorentina calcio ha ceduto al broker assicurativo un proprio credito da indennizzo (per saldare un debito con il broker che gli aveva anticipato dei premi), non ancora liquido, dovuto dall’assicurazione. E le somme riscosse sono da restituire al curatore.
La società di brokeraggio aveva anche sottolineato di non essere al corrente della situazione della Fiorentina calcio e di essere convinta pertanto di poter trattare liberamente, dato anche che il tribunale un anno prima dei fatti aveva respinto un’istanza di fallimento della società, per mancanza di uno stato di insolvenza. Per la Cassazione tuttavia non era da escludere, anche in base a quanto affermato dai media, che il fallimento fosse nell’aria.