Black box prova principe e testimoni solo se non sospetti (devono essere individuati fin da subito). Le prove nel giudizio per il risarcimento del danno da sinistro cambiano pelle: la legge annuale sulla concorrenza argina i tentativi di frode assicurativa rendendo più difficile la strada della prove nel giudizio e comunque calmierando gli importi dei risarcimenti.

Largo agli strumenti elettronici e relegazione delle testimonianze in secondo piano. Ci si fida di più delle macchine che della memoria delle persone, che, anche se non subornate, rischia di essere fallace.

In ogni caso, la valutazione delle conseguenze (importi del risarcimento) deve seguire logiche unitarie e non essere soggetta a valutazioni disparate (tribunale da tribunale).

Tutte e due i filoni di intervento rispondono alla logica della prevedibilità e della standardizzazione del risarcimento: logiche economiche, da cui dovrebbero derivare utilità anche per il danneggiato.

La prova della scatola nera. La scatola nera è il testimone oculare nella cause su sinistri stradali. Anche nelle aule dei giudici di pace e dei tribunali la tecnologia diventa la protagonista principale.

Il comma 20 della legge annuale sulla concorrenza, spiegano i lavori parlamentari, inserisce il nuovo articolo 145-bis nel Cap che disciplina il valore probatorio delle risultanze della scatola nera, conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali.

In particolare, in caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di scatola nera, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

Per fare in modo che non si verifichino abusi, la legge vieta all’assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. E in caso di violazione, da parte dell’assicurato, di tale divieto non è applicata la riduzione del premio per la durata residua del contratto. Inoltre l’assicurato è tenuto alla restituzione di quanto ha indebitamente risparmiato, fatta salva una eventuale denuncia per frode.

La norma dispone anche l’interoperabilità (la capacità di comunicare tra loro) e la portabilità delle scatole nere, anche nel caso di nuovo contratto con una compagnia assicuratrice diversa da quella che ha installato i meccanismi elettronici. Interoperabilità e portabilità devono essere garantite da operatori, provider di telematica assicurativa, segnalati all’Ivass.

In ogni caso il trattamento dei dati ricavati dalle scatole nere deve essere conforme a quanto previsto dal codice della privacy (dlgs n. 196 del 2003). L’impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati e non può utilizzare le scatole nere e gli altri dispositivi elettronici al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità; è però fatto salvo il consenso espresso dell’assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo.

Testimoni. Se le tecnologia viene promossa, il testimone «umano» viene svalutato e sospettato. Non solo perché la percezione sensoriale può essere messa in dubbio dalla capacità umane di accertare un fatto e della memoria di immagazzinarle e riportare in maniera fedele.

Ma anche perché si dubita delle buone intenzioni, e, anzi, si potrebbe dire che nel settore dei sinistri stradali si presume la malafede e non la buona fede.

Testimone squalificato e mala fede presunta. Questo il quadro in cui si inseriscono le novità, che introducono una serie di ostacoli alla introduzione della prova testimoniale nel giudizio sulla responsabilità per danni da sinistro.

Il comma 15 della legge annuale sulla Concorrenza modifica la procedura di identificazione dei testimoni in caso di sinistri con soli danni a cose. L’obiettivo? Evitare i testimoni di comodo, quelli che confermano fatti non verificati o non proprio accaduti come dicono.

In particolare il comma 15 introduce tre nuovi commi all’articolo 135 del Cap, dedicato alla banca dati sinistri e alle banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati. Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 135 prescrive che, in caso di sinistri con soli danni alle cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa assicurativa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta.

Il testimone va, dunque, dichiarato subito d’iniziativa del danneggiato o a richiesta della compagnia.

In quest’ultimo caso la parte che riceve la richiesta dell’assicurazione effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di sessanta giorni.

L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali e ulteriori testimoni entro il termine di 60 giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.

Il comma 3-ter dell’articolo 135 prevede l’inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate. È sempre possibile, tuttavia, per il giudice disporre l’audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l’impossibilità della loro tempestiva identificazione.

Il comma 3-quater dell’articolo 135 prevede, infine, che nelle controversie civili attivate per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifichi l’eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale.

Il giudice può controllare, in altre parole, se uno fa, per così dire, il testimone seriale. Se il magistrato accerta, anche avvalendosi della banca dati integrata costituita presso l’Ivass, la ricorrenza degli stessi nominativi in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. La disposizione non si applica alle testimonianze rese dagli ufficiali e dagli agenti delle autorità di polizia.

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