Stop al rinnovo tacito dei rischi accessori (incendio, furto) della polizza Rc auto. Sì al rinnovo tacito delle altre polizze del ramo danni.

Il comma 25 dell’art. 1 della legge sulla concorrenza estende il principio della durata annuale del contratto Rc auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell’assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad esempio incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della Rc auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente).

Durante l’iter della legge era stata aggiunta una norma (non approvata) per cui le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non potessero essere rinnovate tacitamente.

Resta, invece, la risoluzione automatica del contratto si applica anche ai rischi accessori alla polizza per l’assicurazione Rc auto principale.

In materia si ricorda che l’art. 170-bis del Cap prevede che il contratto di assicurazione obbligatoria Rc auto abbia durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione; la norma vieta il rinnovo tacito, in deroga all’art. 1899, primo e secondo comma c.c. Inoltre l’assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni.

Obbligo a contrarre. L’art. 1, comma 2, della legge 124/17 modifica l’art. 132 del Cap, in materia di obbligo a carico delle imprese di assicurazione di sottoscrivere polizze Rc auto. Le imprese di assicurazione sono tenute a rilasciare la polizza a chi lo chieda, salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Il nuovo comma 1-ter precisa che la verifica va effettuata anche mediante consultazione delle banche dati di settore e dell’archivio antifrode istituito presso l’Ivass. Se dalla consultazione risulti che le informazioni fornite dal contraente non sono corrette o veritiere, le imprese non sono tenute a rilasciare la polizza. E in caso di mancata accettazione della proposta, le imprese ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale cliente. Il comma 4 della legge aumenta la sanzione in caso di rifiuto o elusione dell’obbligo a contrarre: il minimo e il massimo edittale, definiti in 1.500 euro e 4 mila euro, passano a 2.500 euro e 15 mila euro.

Bonus/malus. Il comma 12 della legge concorrenza modifica l’art. 133 del Cap, prevedendo che, nel caso di contratti con clausola bonus-malus, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione rispetto alla tariffa in vigore applicata dall’impresa, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo.

L’art. 133 del Cap disciplina il sistema del bonus-malus e cioè le variazioni in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell’assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie (sistema bonus-malus). Con una modifica introdotta dal dl n. 1 del 2012 (art. 34-bis) è stato previsto che la variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto.

Con la modifica prevista dal comma 12 anche la variazione in aumento si applicherà automaticamente.
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