L’IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema per la semplificazione dell’informativa precontrattuale delle polizze danni.
La revisione della disciplina, da realizzarsi mediante modifiche al Regolamento ISVAP n.
35 del 26 maggio 2010, mira a soddisfare la perdurante esigenza di semplificazione
dell’informativa precontrattuale dei prodotti danni tenuto conto del nuovo quadro
normativo prodotto dal consolidamento della disciplina europea in tema di IPID (Insurance
Product Information Document), il cui schema definitivo è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea del 12 agosto 2017 (Regolamento della Commissione n.
2017/1469 dell’11 agosto 2017).
Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS entro il 30
settembre 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica: notainformativadanni@ivass.it
utilizzando l’apposita tabella allegata, da compilare in formato word.
L’art. 20 della Direttiva UE n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (cd. Direttiva
IDD), introduce un’informativa semplificata per i prodotti danni denominata IPID (insurance
product information document) contenente la descrizione delle principali caratteristiche del
prodotto, che le imprese devono redigere e gli intermediari consegnare ai clienti prima
della sottoscrizione di qualsiasi tipo di contratto. I contenuti dell’IPID, tassativamente
stabiliti dalla Direttiva e immodificabili a livello nazionale (art. 20, par. 7 e 8), sono
dettagliati in un implementing technical standard (ITS) adottato dalla Commissione con
Regolamento n. 2017/1469 dell’11 agosto 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea del 12/8/2017 n. L 209/19, direttamente applicabile negli Stati membri
in concomitanza con l’attuazione della Direttiva, prevista entro il termine del 23 febbraio
2018.
La Direttiva IDD non prevede che l’IPID sia alternativo agli altri documenti
informativi, ma fa salva la “possibilità” degli Stati membri di stabilire che sia fornito
contestualmente alle informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell’Unione
europea o del diritto nazionale, e dispone che lo stesso contenga la dichiarazione in base
alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri
documenti (art. 20, par. 7).
Sul piano interno, la Direttiva IDD non è stata ancora recepita. In attesa che ciò
avvenga, e che la normativa primaria venga conseguentemente modificata, l’IVASS ritiene nell’interesse del consumatore proseguire il processo di semplificazione1 che in una prima fase, anche con la collaborazione del Tavolo tecnico promosso dall’Istituto, aveva portato alla consultazione del documento n.10/20162, dando avvio ad una seconda pubblica consultazione avente ad oggetto la modifica del Regolamento n. 35/2010 alla luce del consolidamento della normativa europea con la citata pubblicazione dello schema
definitivo di IPID.
La modifica del testo regolamentare ora proposta è finalizzata, nei suoi aspetti
essenziali, a rivisitare la composizione dell’informativa precontrattuale attraverso
l’introduzione, al posto della Nota informativa attualmente articolata in quattro schemi
calibrati sui diversi rami danni3, di due tipi di documenti:
a) DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione dei rami danni (art. 33), del tutto identico al format “blindato” dell’IPID europeo, da cui potrà
essere agevolmente sostituito una volta che la Direttiva IDD verrà recepita. E’
stato quindi modificato l’allegato 6 al Regolamento, inserendo al posto dello
schema di Nota informativa dei contratti danni lo schema del nuovo documento
informativo redatto sulla falsariga dell’IPID europeo;
b) DIP aggiuntivo (art. 33 bis), da fornire contestualmente al documento informativo
principale (il DIP), che raccoglierà le informazioni aggiuntive ed eccedenti il
formato predeterminato di quest’ultimo, qualora ve ne siano in relazione alla
complessità del prodotto. Ciò in base al perdurante convincimento che è
necessario fornire al potenziale cliente un’informativa il più aderente possibile alla
reale portata delle coperture offerte. Pur essendo la semplificazione l’obiettivo
principale dell’intervento in parola, essa tuttavia non deve tradursi in “parziarietà” delle informazioni, a scapito della comprensibilità del prodotto, laddove questo
presenti una complessità tale da richiedere informazioni più articolate ed esaurienti. In
mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, sarà esplicitato
che non sono dovute altre informazioni.
A differenza dell’attuale Regolamento, che prevede in alcuni casi l’esonero dalla
consegna della Nota informativa4, e della versione sottoposta alla prima
consultazione, in cui lo stesso esonero era stato proposto per i contratti cd. “tailor
made”, la nuova proposta di modifica del Regolamento non prevede alcun esonero
dalla consegna del DIP, salvo quello relativo ai “grandi rischi”, in coerenza con la
Direttiva IDD che a sua volta non prevede deroghe all’obbligo di consegna dell’IPID
(fatti sempre salvi i “grandi rischi”).
E’ stata introdotta una pluralità di canali alternativi per la consegna (supporto cartaceo o, previo consenso del contraente, formato elettronico o sito internet dell’impresa con indicazione del link esatto da consultare) ed è stato eliminato il Fascicolo informativo, perché ritenuto non più necessario.
E’ stabilito che i documenti informativi (DIP e DIP aggiuntivo) non possano far rinvio
alle condizioni di polizza e che i riferimenti normativi siano limitati ai casi strettamente
necessari.