Il mancato tempestivo rilascio del permesso di costruire comporta il diritto di risarcimento all’interessato. Il Comune deve risarcire i danni «direttamente» ricollegabili a esso, e cioè la mancata disponibilità, ai fini edificatori, della maggior volumetria e superficie ammissibile. Tale danno, inoltre, non può che riconoscersi unicamente in capo ai proprietari, essendo la società solo comodataria dell’immobile de quo a fini commerciali.
Questo è il perimetro in cui si muove la sentenza del 17 luglio 2017 n. 1223 del Tar Campania sul ritardo di un Comune in merito a un permesso di costruire. Il fatto in sintesi: il proprietario di un locale commerciale aveva richiesto il permesso di costruire per il suo ampliamento. Il Comune aveva impiegato oltre due anni per esaminare la pratica. Nel frattempo lo strumento urbanistico era cambiato e, a differenza di quello precedente, non consentiva più l’intervento per cui aveva fatto domanda. Il proprietario aveva quindi chiesto e ottenuto un risarcimento al Comune sostenendo che, se l’Amministrazione avesse risposto nei tempi previsti, avrebbe potuto realizzare l’ampliamento e usufruirne dal punto di vista economico.
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