Rilevare i rischi non basta. È necessario, infatti, adottare anche le dovute tutele. In caso contrario il medico competente rischia la condanna a causa della mancata sorveglianza sanitaria. Questo è quanto stabilito dalla Corte di cassazione, che con la sentenza 35425/16 depositata ieri, ha ritenuto infondato il ricorso presentato da un medico competente condannato ad una ammenda a causa del fatto che, il Documento di valutazione dei rischi da lui redatto, indicava solo i pericoli possibili per i lavoratori senza però indicare le opportune misure di sorveglianza o di programmazione.

Nel dettaglio il ricorrente, medico competente che nel caso di specie ha espletato la sua attività per una azienda di supermercati, lamentava il fatto che il Tribunale di Brescia avesse errato nel ritenere sussistente in capo al professionista l’obbligo di programmare la sorveglianza sanitaria. Quest’ultima sarebbe stata dovuta, ad avviso del Tribunale, nei confronti di tutti i lavoratori esposti al rischio per l’apparato muscolo-scheletrico, in particolare a quelli esposti a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori da movimenti e sforzi ripetuti. Tesi non condivisa dal ricorrente ad avviso del quale, trattandosi nel caso in esami di lavoratori addetti alla cassa del supermercato, tale rischio sarebbe risultato essere solo incerto. Argomentazione che però non ha convinto i giudici della Corte di cassazione che hanno ritenuto infondato il ricorso. «Non vi è dubbio che il medico competente, in ragione del complesso di obblighi di collaborazione e di controllo in materia di prevenzione rischi e sorveglianza sanitaria sia tenuto all’osservanza degli obblighi, tra cui deve essere individuato quello della sorveglianza sanitaria sulla base dei rischi da sovraccarico biomeccanico. Diversamente, infatti», si legge nella sentenza, «si vanificherebbe la ratio di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro». Ecco, quindi, che l’aver individuato «pur in termini incerti o comunque bassi, il rischio specifico e non aver previsto la sorveglianza sanitaria per lo stesso, integra una violazione di legge, per la quale il medico», ha concluso la Cassazione, «non può invocare a sua scusa l’inesistenza di un obbligo di previsione della sorveglianza stessa, per uno specifico rischio che egli stesso aveva comunque considerato sussistente»

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