Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici integra reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell’agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi; lo stato di alterazione alcolica può essere accertato con qualsiasi mezzo e, quindi, anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale, per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 C.d.S., non collide con la ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma settimo, anche in ipotesi di manifestazione sintomatica della condizione di ebbrezza alcolica del soggetto sottoposto ad accertamento, e ciò in ragione dell’autonomia del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, rispetto alle ipotesi di cui al comma 2.
Tale autonomia è confermata dalla diversa ratio dei due precetti, integrata nell’ipotesi del reato di rifiuto, rispetto a quella dell’art. 186 C.d.S., comma 2, anche dall’ulteriore intento di impedire – attraverso la sanzione del rifiuto – il frapponimento di ostacoli nell’attività di controllo per la sicurezza stradale.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 1 luglio 2016 n. 27053