Nella responsabilità derivante da circolazione stradale, il caso di scontro tra i veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione, posta a carico anche dell’altro, dall’art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
Cassazione civile sez. III, 28/06/2016 n. 13271