Nell’accertamento e nella liquidazione delle prestazioni assicurative l’INAIL è vincolato a rigorosi parametri e criteri legali tali da non lasciare spazio a valutazioni discrezionali; spetta quindi al datore di lavoro responsabile civile dell’infortunio, convenuto in giudizio dall’ente previdenziale che agisce in via di regresso, dimostrare che al lavoratore infortunato sono state riconosciute ed erogate prestazioni non spettanti ovvero eccedenti, con riguardo alla mancanza dei presupposti di fatto ed alla violazione dei criteri vincolanti posti dalla legge. Consegue che lo stesso datore di lavoro convenuto in sede di regresso dall’INAIL possa sottrarsi alla pretesa recuperatoria provando che al lavoratore o ai propri eredi siano state liquidate prestazioni indebite, con riguardo alle condizioni di derogabilità previste dalla legge.
Cassazione civile sez. lav., 23/06/2016 n. 13061