Il patto di non concorrenza stipulato dall’agente persona fisica prima di giugno 2001 prevede il pagamento del compenso? Cosa dice la sentenza

di Luca Frumento*

 

Il dlgs n. 303/1999 (attuativo della direttiva n. 86/653/Cee) ha inserito nel codice civile l’art. 1751 bis, sul patto di non concorrenza nel contratto di agenzia, con il seguente testo: «Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo svolgimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto».

Con la successiva legge n. 422/2000 è stato stabilito di aggiungere alla norma un comma secondo del seguente tenore: «L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento: 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo; 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia; 3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente; 4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente».

La riforma ha stabilito che le suindicate disposizioni – efficaci a partire dal 1° giugno 2001 – si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. La riforma ha quindi riguardo al promotore finanziario agente, individuato necessariamente (art. 31 Tuf) nella persona fisica.

Il quesito che si pone è se il patto di non concorrenza stipulato dall’agente persona fisica ante giugno 2001 (e non più ristipulato, né altrimenti convenzionalmente aggiornato) preveda il pagamento del compenso.

La Corte di Cassazione ha dato risposta negativa con recente sentenza della Sezione Lavoro 11 giugno 2015 n. 12127. Nel caso di specie la società mandante aveva proposto ricorso contro una sentenza che l’aveva condannata al pagamento di un corrispettivo in ragione di un patto di non concorrenza stipulato prima dell’entrata in vigore della predetta riforma.

La S.C. ha accolto il ricorso, in ragione del fatto che il patto di non concorrenza in questione era stato siglato tra le parti in un’epoca in cui la legislazione allora vigente non prevedeva un compenso per l’obbligo di astensione post contrattuale assunto dall’agente (a differenza di quanto prescritto, dall’art. 2125 c.c., per il contratto di lavoro subordinato che stabilisce da sempre espressa sanzione di nullità «se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro»).

Dunque la previsione di un compenso per l’impegno assunto dall’agente, così come, all’opposto, la gratuità di esso, erano lasciati alla libera trattativa commerciale tra le parti, avendo, come detto, il legislatore italiano, solo con la legge n. 422/2000, senza che ciò fosse necessitato dalla disciplina comunitaria in materia, introdotto il comma 2 all’art. 1751 bis c.c.

Ne consegue che tale disposizione non può trovare applicazione ai patti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, sia pure rispetto ad un rapporto di agenzia cessato successivamente e ad un patto di non concorrenza che non ha ancora avuto esecuzione.

Ciò in ragione dell’art. 11 disp. gen., premesse al c.c., secondo cui; «La legge non dispone che per l’avvenire; essa non ha effetto retroattivo». Sempre secondo la S.C., ove non si applicasse tale regola « si altererebbe in modo determinante l’originario programma contrattuale che le parti si erano liberamente date, producendo effetti iniqui. La preponente sarebbe obbligata a pagare ( ) un corrispettivo non pattuito neanche nell’ammontare, esponendosi a un costo imprevisto di cui non ha potuto valutare la convenienza, in palese violazione del legittimo affidamento di chi tale accordo aveva siglato sul presupposto che fosse privo di conseguenze economiche. L’agente, dal suo canto, che aveva originariamente acconsentito ad obbligarsi senza corrispettivo, evidentemente valutando il sacrificio come adeguatamente compensato nell’ambito del più ampio equilibrio contrattuale derivante dal rapporto di agenzia nel suo insieme, si troverebbe gratificato di un beneficio economico non previsto e non dovuto».

Di seguito il principio di diritto espresso dalla pronuncia in questione: L’art. 1751-bis c.c., comma 2, introdotto dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422, art. 23, secondo cui l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore, ancorché i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente.

* avvocato