Nella responsabilità per cose in custodia, la colpa della vittima integra gli estremi dei caso fortuito, e la prova del caso fortuito è sufficiente per vincere la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.; è stata esclusa, nella specie, la responsabilità di un Comune per l’infortunio occorso a un cittadino inciampato in una buca coperta d’acqua presente su un marciapiede; la buca era infatti ben visibile e integrava comportamento colposo la condotta del danneggiato idonea ad interrompere il nesso di causa tra la custodia della cosa e il danno.
Cassazione civile sez. III, 04/05/2015 n. 8893