Compensare l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria subito dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare e attrarre capitali per finanziare investimenti che necessitano di risorse per lunghi periodi di tempo e che vadano a beneficio dell’economia reale.
Sono questi i due obiettivi del decreto 19 giugno 2015 che definisce condizioni, termini e modalità di applicazione del credito di imposta riconosciuto a favore di fondi pensione e delle casse di previdenza obbligatoria. Ma al fine di usufruire di tale credito i soggetti interessati dovranno effettuare investimenti nelle attività di carattere finanziario a medio e lungo termine definite dal decreto stesso che, soprattutto su questi punti, ha recepito le osservazioni che Assogestioni ha rappresentato alla Amministrazione finanziaria in relazione alle versioni del decreto stesso diffuse in precedenza.
In particolare, le attività di carattere finanziario a medio e lungo termine rilevanti al fine di beneficiare del credito di imposta privilegiano il settore degli investimenti strutturali e le società non quotate purché l’investimento sia effettuato indirettamente attraverso OICR italiani, UE o SEE White list, di durata non inferiore a 5 anni, che investano prevalentemente in società diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative e in crediti a lungo termine a favore di tali società.
Una volta rispettati tutti i criteri, per fruire del credito di imposta casse e fondi dovranno presentare un’istanza telematica entro 60 giorni dall’approvazione dell’apposito tracciato. L’Agenzia delle Entrate comunicherà annualmente la percentuale di credito spettante, calcolata tenendo conto del limite di spesa di 80 milioni.
In linea di massima, per le casse di previdenza, il credito è pari al 6% dei redditi di natura finanziaria assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive del 26%, ma spetta solo sui redditi investiti in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine. Gli intermediari sono tenuti a certificare i redditi assoggettati ad imposta, ma non l’ammontare del credito d’imposta. Le imposte sui redditi percepiti senza l’intervento degli intermediari e tassati nel modello UNICO dell’ente devono invece essere autocertificati dall’ente. Per quanto riguarda, invece, i fondi pensione il credito è pari al 9% del risultato di gestione reinvestito in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine. In particolare, per i fondi pensione, dovrebbe essere possibile beneficiare del credito di imposta a partire dall’anno 2016 in relazione agli investimenti effettuati nel 2015 (da considerarsi come primo “periodo d’imposta di riferimento”), del risultato maturato di gestione conseguito dalle forme pensionistiche complementari nel 2014.
In ogni caso, sia per le Casse sia per i Fondi, il credito non sarà utilizzabile se non a partire dal giorno successivo a quello di emanazione del provvedimento che ne determina la percentuale di fruibilità.
Fonte: Assogestioni