La disciplina di cui all’art. 2051 c.c., è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito, in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
In altri termini, la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e perchè possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Dunque, mentre sul danneggiato incombe l’onere di provare l’evento dannoso ed il nesso di causalità e non anche l’insidia, ovvero la condotta commissiva od omissiva del custode, il convenuto, invece, per andare esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito.
Se è vero che sussiste una responsabilità del Comune verso i terzi per la custodia e la manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia, soprattutto per quanto concerne i rischi creati da situazioni contingenti, quali le condizioni atmosferiche.
Questa Corte ha più volte chiarito che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o di prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso.
Cassazione civile sez. III, 18/05/2015 n. 10129