La staffetta Aspi-Naspi cambia il calcolo dell’onere della contribuzione figurativa a carico del datore di lavoro: avviene sugli ultimi quattro anni (come si calcola la contribuzione figurativa per i periodi in cui c’è stata erogazione della Naspi) e non più su due (come avveniva invece con l’ex Aspi). Il cambio di criterio operativo si applica a decorrere dal 1° maggio.

 

La «pre-pensione» durante l’esodo. La prestazione durante il periodo di esodo è erogata ai lavoratori interessati direttamente dall’Inps su richiesta del datore di lavoro. L’erogazione avviene a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La sede Inps competente per la liquidazione, accertata la presenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione, e provvede alla sua erogazione in rate mensili.

L’importo della prestazione è pari a quello della pensione che spetterebbe al lavoratore in base alle regole vigenti all’atto di risoluzione del rapporto di lavoro (ossia all’atto di esodo e di accesso alla stessa prestazione), esclusa quindi la contribuzione figurativa che il datore di lavoro s’impegna a versare per il periodo di esodo e che, evidentemente, peserà invece sulla misura della pensione (vera e propria) definitiva, al termine del periodo di esodo.

Nel calcolo dell’importo della prestazione, ha precisato l’Inps, si tiene conto anche di eventuali benefici pensionistici, utili sia al diritto sia alla misura della pensione, e previsti da specifiche disposizioni legislative (per esempio: maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto da soggetti portatori di invalidità superiore al 74%, benefici amianto ecc.). Sull’importo della «pre-pensione», invece, non viene attribuita la perequazione automatica, non spettano i trattamenti di famiglia (Anf), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (per esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.).

La prestazione, infine, non è reversibile e, in caso di decesso del beneficiario, ai superstiti è liquidata la pensione indiretta, in base alle norme ordinarie, tenendo conto tuttavia anche della contribuzione figurativa intanto versata a favore del lavoratore per il periodo di esodo.

Una volta liquidata la pre-pensione, l’Inps invia agli interessati, assieme al certificato utile e necessario per riscuotere la prestazione stessa, una comunicazione contenente tutte le informazioni relative alla pagamento e alla data di scadenza. Il pagamento della prestazione avviene con la procedura di pagamento delle pensioni per 13 mensilità, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

La prestazione è soggetta alla tassazione ordinaria e le detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico sono attribuite a seguito della presentazione della relativa dichiarazione (art. 23 del dpr n. 600/1973).

 

Quanto pesa la contribuzione figurativa. La procedura prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori esodati, sia versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata a tale prestazione, utile sia per il diritto sia per la misura della successiva pensione (a termine del periodo di esodo).

L’Inps, in merito, ha stabilito che, in analogia con quanto previsto per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto in materia di Aspi, la retribuzione media mensile sulla quale calcolare i contributi figurativi, venga determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (in sostanza il valore della retribuzione imponibile esposta nel flusso UniEmens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Così determinata la retribuzione imponibile media mensile, la somma occorrente alla copertura dei contributi figurativi, a carico del datore di lavoro, è calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente (l’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti attualmente vigente è pari al 33%). Il versamento dei contributi figurativi è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione, ossia per tutto il periodo di esodo volontario. Nell’ipotesi di morte del lavoratore, non essendo prevista la reversibilità della prestazione, l’obbligo contributivo si estingue e l’Inps procede al rimborso al datore di lavoro dell’eventuale eccedenza della contribuzione figurativa versata.

 

Dal 1° maggio 2015. La disciplina Aspi è stata superata e sostituita, a partire dal 1° maggio, dalla disciplina Naspi (di cui al dlgs n. 22/2015, nell’ambito della riforma del Jobs Act), in base alla quale i contributi figurativi sono rapportati alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni (anziché due anni) divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. Il nuovo criterio, ha precisato l’Inps, si deve applicare alle richieste di prepensionamento presentate a decorrere dal 1° maggio 2015. L’Inps ha fatto sapere, inoltre, che il ministero del lavoro ha precisato che, nei casi di prepensionamento, non si applica il massimale di cui all’art. 12 del dlgs n. 22/2015, cioè il massimale pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile di Naspi, 1.300 euro nel 2015, quindi 1.820 euro (nota prot. 2120/2015).

 

Come si compila l’Uniemens. Dal 1° maggio 2015, a seguito della staffetta Aspi-Naspi, è cambiato il calcolo dell’onere della contribuzione figurativa a carico del datore di lavoro: avviene sugli ultimi quattro anni (come la Naspi) e non più su due (come l’Aspi). A prescindere dalla data di presentazione della domanda di esodo, la posizione dell’azienda (quella che deve essere usata per esporre la contribuzione correlata riferita ai lavoratori in esodo) continua ad avere attribuito il codice autorizzazione «6E». Tale codice ha il significato di: «azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012». Quanto alle istruzioni di compilazione per il flusso Uniemens, l’Inps ha spiegato che all’interno dell’elemento , i datori di lavoro esodanti devono valorizzare il nuovo valore «V» che ha significato di «Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015». Inoltre, i datori di lavoro devono valorizzare l’elemento mentre continuerà a non dover essere valorizzato . Per ciascuno dei lavoratori interessati, all’interno dell’elemento , va valorizzato l’elemento e l’elemento in corrispondenza del quale va indicato l’importo dei contributi figurativi da versare. I dati finiranno nell’Uniemens, colonna «somma a debito» con il codice «M161». In relazione ai lavoratori per i quali le imprese esodanti abbiano già presentato la domanda di accesso (mod. SC77) prima del 1° maggio 2015, continuano a valere le vecchie istruzioni e, pertanto, per i lavoratori vanno esposti nel flusso Uniemens valorizzando all’interno dell’elemento il valore «T» avente il significato di «Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012». Anche in tal caso, va valorizzato l’elemento e non l’elemento .

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