In caso di domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale proposta davanti al giudice di pace, il valore della causa, per stabilire se la stessa debba essere decisa secondo equità, va individuato applicando le norme relative alla competenza per valore, con la conseguenza che, se la parte abbia anche richiesto, in via alternativa o subordinata, una somma maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, il valore della causa, in forza del principio stabilito dall’art. 14 c.p.c., si deve presumere, in difetto di tempestiva contestazione, nei limiti della competenza del giudice adìto.
La determinazione del valore della causa, ai fini della individuazione del giudice competente, deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell’atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche.
Ne segue che, al fine di stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo equità, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, c.p.c., occorre far riferimento al petitum originario, non essendo rilevante l’eventuale ampliamento della domanda in corso di causa
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 9 giugno 2014 n. 12900