Pagina a cura di Cinzia De Stefanis  

 

L’ossigeno alle piccole e medie imprese arriva dalla finanza agevolata. Le società non quotate potranno infatti ricorrere a forme di finanziamento alternative al credito bancario attraverso l’emissione dei minibond (titoli di debito a medio-lungo termine) sottoscrivibili da investitori professionali in grado di indirizzare risparmio di lungo periodo.

I minibond saranno garantiti dallo stato attraverso il fondo centrale Pmi gestito dal Mise.

La garanzia del fondo potrà essere pari al 50% dell’ammontare dell’operazione sottostante, nel caso sia previsto un rimborso a rata.

 

Tale percentuale scende al 30% nel caso di un rimborso in un’unica rata.

L’importo massimo che garantirà il fondo per ogni singola Pmi beneficiaria, è pari a euro 1,5 milioni. I minibond potranno avere una durata compresa tra i 36 e i 120 mesi. Queste sono alcune delle novità contenute nel decreto interministeriale emanato dal Mise di concerto con il Mef del 5 giugno scorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 luglio 2014 n. 172.

Si ricorda che il decreto sui minibond (composto di 16 articoli) è attuativo dell’articolo 12, comma 6-bis, del decreto legge n. 145/2013 (cosiddetto Destinazione Italia), il quale ha previsto che la garanzia del fondo Pmi possa essere concessa, in aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente, in favore dei gestori che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli similari emessi da Pmi).

A disposizione del fondo 50 milioni di euro (che potrebbero raddoppiare a 100 milioni di euro con un successivo decreto del Mise) per garantire l’emissione dei minibond.

 Soggetti richiedenti la garanzia al fondo Pmi.

Potranno richiedere la garanzia diretta del fondo Pmi, le banche, gli intermediari finanziari e i gestori a fronte di singole operazioni di sottoscrizione di minibond, ovvero su portafogli di minibond.

I soggetti richiedenti, entro 30 giorni dalla delibera positiva di concessione della garanzia, versano al fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione «una tantum» in misura pari all’1% dell’importo garantito.

 

Ammissione fondo. Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia del fondo, le operazioni di sottoscrizione di minibond, sia presentate singolarmente per la garanzia del fondo sia comprese nell’ambito di un portafoglio di minibond, devono riguardare minibond aventi, ciascuno, le seguenti caratteristiche:

– essere finalizzati al finanziamento dell’attività d’impresa;

– non avere a oggetto la sostituzione di linee di credito già erogate al soggetto beneficiario finale;

– le date di sottoscrizione e di messa a disposizione delle somme al soggetto beneficiario finale devono essere successive alla data di delibera del consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del fondo;

– avere una durata compresa tra 36 e 120 mesi e non essere coperte dalla garanzia del fondo.

Qualora i minibond prevedano la possibilità di conversione, la garanzia concessa dal fondo ha efficacia fino alla data dell’eventuale esercizio dell’opzione di conversione del minibond.

 

Presentazione e valutazione delle richieste di garanzia. Le richieste di garanzia su singole operazioni di sottoscrizione di minibond sono presentate dai soggetti richiedenti secondo le modalità stabilite nelle disposizioni operative del fondo Pmi. Ai fini dell’ammissione alla garanzia del fondo, i soggetti beneficiari finali sono valutati sulla base dei modelli di scoring e relativa metodologia di applicazione previsti dalle disposizioni operative del fondo.

Le richieste di garanzia sono presentate dai soggetti richiedenti e valutate dal gestore del fondo sulla base di quanto stabilito, relativamente alle operazioni su portafogli di finanziamenti, dalle disposizioni operative del fondo.

 

Ammontare portafoglio. L’ammontare del portafoglio di minibond, ai fini dell’accesso alla garanzia del fondo, non può essere inferiore a 50.000.000 di euro e superiore a 300.000.000 di euro. La copertura del fondo non può essere superiore all’80%. La copertura non può, in ogni caso, eccedere l’importo pari all’8% del valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio di minibond. Tale misura può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento di copertura sia finanziato con risorse apportate al fondo da regioni o province autonome, o da altri enti o organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012.

Questi apporti possono integrare l’intervento del fondo a sostegno della realizzazione di portafogli o sub-portafogli regionali di minibond sottoscrivendo:

– la tranche junior del portafoglio di minibond, al fine di aumentarne il punto di stacco e spessore oltre il predetto limite dell’8%, fermo restando il limite massimo della copertura complessiva del fondo pari all’80% della tranche junior del portafoglio di mini bond;

– la tranche mezzanine del portafoglio di minibond.

La garanzia del fondo su portafogli di minibond opera anche nel corso del periodo di costruzione del portafoglio garantito, coprendo le eventuali perdite che si dovessero manifestare durante tale periodo.

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