La normativa emanata con il decreto ministeriale n. 196 del 22.05.1990 comporta che, in sede di taratura dell’etilometro, l’apparecchio viene impostato in modo che la misurazione tenga conto di un margine di tolleranza, con la conseguenza che, all’esito del test cui è sottoposto il conducente del veicolo, l’etilometro indicherà un tasso alcolemico inferiore a quello effettivamente rilevato, essendo il margine di tolleranza previsto a favore dell’utente e non dell’apparecchio ed essendo pertanto l’etilometro già tarato considerando il probabile errore

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 25 giugno 2014, n. 27606