L’autovelox sovvenziona la pensione di scorta ai vigili urbani. Parte delle multe stradali, infatti, può essere destinata al fondo pensione, anche aperto, a cui aderisce il personale di polizia municipale e provinciale. Spetta all’ente locale, comune o provincia, fissare ogni anno l’ammontare di multe da destinarvi. Se il fondo scelto è quello aperto l’adesione è individuale senza possibilità, pertanto, di scontare le spese e senza facoltà di riscatto agli iscritti. Lo precisa la Covip, con parere conforme della funzione pubblica.
Due interrogativi. Due le questioni entrambe sull’adesione a fondi pensione aperti del personale di polizia municipale e provinciale con destinazione delle sanzioni per violazioni del codice della strada (ex art. 208 del codice), ossia se sia possibile:
– applicare le riduzioni alle spese di partecipazione al fondo (ex art. 8, comma 2, dello schema di regolamento dei fondi pensione aperti);
– riconoscere la facoltà di riscatto per «altre cause» (ex art. 14, comma 5, del dlgs n. 252/2005).
La Covip ha rappresentato le questioni al ministero del lavoro e all’Inps, ricevendo riscontro dalla funzione pubblica.
Cosa dice la funzione pubblica. La funzione pubblica spiega che l’istituzione di forme pensionistiche complementari collettive per i dipendenti pubblici contrattualizzati, qual è il personale di polizia, spetta solo alla contrattazione nazionale (che non si è ancora espressa). In attesa di tali regole, che specificheranno le modalità di devoluzione delle multe alla previdenza integrativa, la funzione pubblica ritiene che spetti a ogni ente locale fissare, ogni anno, il quantum da destinare alle diverse finalità (ex art. 208 codice della strada), tra cui quelle assistenziali e previdenziali. Inoltre precisa che spetta all’organismo sindacale istituito presso il singolo ente provvedere invece alla finalizzazione e gestione delle quote destinate alle predette finalità.
I chiarimenti Covip. La Covip precisa che le adesioni a fondi aperti da parte del personale di polizia municipale o provinciale con la destinazione delle multe (ex art. 208 codice della strada) sono da assimilare a adesioni individuali, anche se effettuate sulla base di convenzioni con i relativi enti di appartenenza. Di conseguenza non possono trovare applicazione le riduzioni alle spese di partecipazione, né la facoltà di riscatto della posizione per «altre ragioni» da parte degli iscritti, trattandosi in entrambi i casi di situazioni la cui applicazione è limitata alle adesioni su base collettiva.
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