Nelle ipotesi di danni cagionati da animali in luoghi privati, si applica l’art. 2052 c.c. Il proprietario o l’utilizzatore dell’animale, pertanto, è tenuto a risarcire i danni provocati al danneggiato in virtù del mero rapporto di utenza instauratosi con l’animale, prescindendo da qualsiasi considerazione attinente ad una sua ipotetica negligenza nella cura e custodia della bestia.
Cassazione civile, sez. VI, 16 luglio 2012, n. 12157