L’attività della CONSOB di controllo e vigilanza sul mercato dei valori mobiliari e sulla raccolta finanziariadel risparmio deve svolgersi nei limiti e con l’esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche della norma primaria del neminem laedere, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione (dettati dall’art. 97 Cost. in correlazione con l’art. 47, prima parte, Cost.), che si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di quest’ultima rimanga precluso al giudice ordinario.
Cassazione Civile, Sez. III, 23 marzo 2011, n. 6681