Pagina a cura DI VALENTINA BARBANTI
Si chiamerà Ivass il nuovo Istituto di vigilanza nel settore assicurativo che prenderà il posto dell’Isvap e che dovrà diventare operativo entro i primi giorni di novembre. La soppressione dell’Isvap è stata inizialmente sancita dal decreto sulla spending review, entrato in vigore il 7 luglio scorso, che aveva previsto l’istituzione di un organismo, l’Ivarp, a cui il decreto aveva attribuito compiti di vigilanza non solo sulle assicurazioni ma anche sul risparmio previdenziale, dividendo tra il nuovo istituto e ministero del lavoro e delle politiche sociali i controlli sulla previdenza già affi dati alle Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione). Nella conversione in legge del decreto, secondo il testo approvato dal senato il 31 luglio scorso, scompare invece qualsiasi riferimento al risparmio previdenziale, per non lasciar margine a equivoci il nuovo ente viene ridenominato «Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni» e, sempre per evitare confusioni visto che il decreto prevedeva il riferimento all’attività di vigilanza nel settore finanziarioassicurativo, il decreto chiarisce espressamente che il nuovo ente non andrà a intaccare i poteri di vigilanza (regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori) su soggetti e prodotti assicurativi attribuiti alla Consob dal Testo unico della fi nanza. • Il nuovo istituto e Banca d’Italia. La fi sionomia del nuovo organismo delineata dal disegno di legge di conversione approvato in senato è sostanzialmente la stessa accennata dal decreto. Si tratta di un ente con personalità giuridica di diritto pubblico chiamato a operare con piena autonomia e indipendenza senza essere sottoposto alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. Nessuna dipendenza, dunque, ma senz’altro un collegamento la Banca d’Italia, anche perché il nuovo istituto nasce proprio per assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nel settore assicurativo anche attraverso una maggiore sinergia con la vigilanza bancaria. Ecco allora che nell’esercizio delle sue funzioni l’Ivass potrà avvalersi delle infrastrutture della Banca d’Italia e quest’ultima provvederà a proporre la nomina del presidente e dei due membri del consiglio dell’ente, oltre che a deliberarne lo statuto. Non solo, ma l’attività di indirizzo e direzione strategica dell’Ivass e la competenza ad assumere i provvedimenti di rilevanza esterna relativi all’esercizio delle funzioni istituzionali del nuovo organismo sono attribuiti al Direttorio della Banca d’Italia, appositamente integrato dai consiglieri come sopra nominati. • Cosa resta dell’Isvap. Il 7 luglio scorso gli organi dell’Isvap sono decaduti dalle loro funzioni e il presidente dell’ente soppresso, assumendo le funzioni di commissario straordinario, è chiamato a riferire con cadenza almeno quindicinale al direttore generale della Banca d’Italia in ordine all’attività svolta e ai provvedimenti assunti dall’Isvap fi no alla data di entrata in vigore dello statuto dell’Ivass. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sulla spending review, che come menzionato è avvenuta il 7 luglio scorso, il nuovo statuto dovrà essere in piedi e a quella data i consiglieri del nuovo organismo saranno stati nominati, il commissario straordinario dell’Isvap decadrà automaticamente dalle funzioni, l’Isvap sarà defi nitivamente soppresso e l’Ivass succederà in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi, ricevendo tutte le risorse fi nanziarie e strumentali dell’ente soppresso. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell’Ivass nelle funzioni di Isvap, il consiglio di amministrazione del nuovo ente, sentite le organizzazioni sindacali, sarà chiamato a defi nire il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell’Ivass e il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo statuto. Le disposizioni adottate dall’Isvap nell’esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all’Ivass restano comunque in vigore fi no all’eventuale adozione di nuove disposizioni nelle materie regolate. © Riproduzione riservata