Per le segnalazioni errate alle centrali rischi e i finanziamenti erogati senza trasparenza scatta il risarcimento del danno. Nel panorama dei ricorsi proposti presso l’Arbitro bancario finanziario le materie che hanno assunto sempre maggiore rilevanza anche sul piano quantitativo sono quelle relative al credito e ai finanziamenti, diminuiscono invece i contenziosi sui conti correnti. È quanto emerge della relazione dell’Abf sull’attività dei primi due anni di funzionamento. Le decisioni più frequenti sono diventate «giurisprudenza» per gli intermediari, che d’ora in poi saranno quindi costretti a rispettarle. Più in generale, oggetto dell’attività 2011 dell’Abf restano i principi che tutelano i clienti relativi alla trasparenza delle informazioni fornite nella fase pre-contrattuale, in corso o al momento della chiusura, la correttezza dei comportamenti e il rispetto degli obblighi di protezione e di diligenza qualificata legate al carattere professionale dell’attività svolta, l’equilibrio delle condizioni contrattuali, il rispetto delle normative a tutela del consumatore e della concorrenzialità del mercato.
Segnalazione illegittima alle Sic, va risarcito il danno da perdita di chance. Dal 2010 al 2011 sono aumentate del 53% le controversie sulle segnalazioni che gli intermediari hanno inviato ai sistemi privati di informazione creditizia (Sic) e alla Centrale rischi di bankitalia. Com’è noto si tratta di archivi centralizzati che forniscono informazioni sull’esposizione debitoria complessiva delle persone fisiche e delle imprese verso il sistema bancario e finanziario e che, se non sono intonse, non permettono di accedere al credito o ad altre opportunità. Perciò, la corretta alimentazione e l’efficace funzionamento servono a dare stabilità al sistema bancario e finanziario. I principali problemi che gli italiani hanno sottoposto all’Abf riguardano: il mancato invio al cliente da parte dell’intermediario del preavviso di segnalazione; errori di identificazione del cliente da segnalare; disguidi informatici nel sistema utilizzato dall’intermediario che hanno portato a segnalare un nominativo sbagliato. Ma è sulla segnalazione illegittima che emergono le «massime» dell’arbitro applicabili a chiunque si dovesse trovare in tali situazioni. In particolare, l’Abf si è pronunciato in materia di risarcimento dell’eventuale danno patrimoniale e non patrimoniale. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, i Collegi hanno talvolta riconosciuto, nelle ipotesi di difficoltà affrontate dal segnalato per accedere a un finanziamento, il danno da «perdita di chance». Tale danno è stato liquidato solo a fronte di una prova concreta fornita dal cliente. Con riguardo alla risarcibilità del danno non patrimoniale da segnalazione illegittima, si registra invece una divergenza nelle decisioni adottate: talvolta il danno non patrimoniale – inteso come lesione della reputazione di «buon pagatore» – è stato considerato esistente di per sé, senza che il cliente segnalato debba provarlo; altre volte si è ritenuto che il cliente debba comunque provare l’esistenza e la gravità della lesione.
Estinzione anticipata con rimborso. L’estinzione anticipata di un finanziamento è stata più volte oggetto delle questioni trattate, segnando un +158% rispetto allo scorso anno. In particolare, l’arbitro ha ricordato agli intermediari che le voci che compongono i costi iniziali del finanziamento vanno restituite al cliente che chiude la linea di credito in anticipo sui tempi. La questione della restituzione degli oneri connessi al finanziamento in caso di sua estinzione anticipata è divenuta fondamentale rispetto al prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Questa operazione di credito, nella prassi, è infatti caratterizzata da una pluralità di voci di costo che il cliente è tenuto a sopportare anticipatamente, in occasione della stipula del contratto. Nei casi di scarsa trasparenza della documentazione predisposta dall’intermediario, che non permetta di impedire una chiara ripartizione tra i costi recurring (che si ripetono nel tempo) e gli altri costi, i Collegi hanno riconosciuto al cliente il diritto a ottenere, anche sotto forma di risarcimento del danno, la restituzione di una parte dei costi. Altro problema tipico affrontato dall’Abf è quello del consumatore che, dopo aver stipulato un contratto per l’acquisto di beni o servizi e un contratto per finanziare l’acquisto, subisce l’inadempimento del fornitore dei beni o dei servizi. Il consumatore chiede quindi di interrompere il pagamento delle rate del finanziamento e di riavere indietro quelle già pagate. La domanda è se e in che misura tale richiesta possa essere accolta. La soluzione è presto detta (nuovo art. 125-quinquies del Tub, introdotto nel 2010) «dopo la costituzione in mora del fornitore, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate nonché ogni altro onere eventualmente applicato».
© Riproduzione riservata