La Covip ha recentemente risposto a un quesito proposto da una banca depositaria di alcuni fondi pensione aperti in merito alla possibilità di applicare sui comparti di tali organismi previdenziali le spese derivanti dal rapporto bancario. La risposta fornita dall’Autorità di vigilanza sui fondi pensione è negativa. Coerentemente a quanto statuito nello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti, approvato dalla Covip stessa con deliberazione del 30 novembre 2006, non è possibile porre a carico dei comparti dei fondi pensione aperti gli oneri bancari, ovvero le spese reclamate dalle banche depositarie per la tenuta dei rapporti di conto corrente e per la registrazione delle varie scritture di addebito e accredito sui conti medesimi. L’Autorità rammenta infatti in primo luogo come lo Schema di regolamento dei fondi pensione aperti definisce in modo puntuale quali spese possono incidere sui comparti di ciascun fondo pensione aperto. In particolare possono essere poste a carico del comparto, in una elencazione da considerarsi come tassativa:
– una commissione di gestione pari a una percentuale del patrimonio su base annua;
– una commissione di incentivo;
– le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse;
– il contributo di vigilanza dovuto alla Covip;
– le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico del responsabile e dell’organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della banca, compagnia, sgr o sim che propone il fondo.
Tale impostazione è in linea con quella da sempre seguita dalla commissione e volta, in un’ottica di trasparenza, a fornire agli aderenti una informazione quanto più possibile completa circa le condizioni economiche che caratterizzano la partecipazione al fondo pensione aperto. Sulla base di tali considerazioni l’Autorità di vigilanza esclude allora che gli oneri bancari possano essere direttamente addebitati al fondo, con la conseguenza che gli stessi devono intendersi unicamente a carico dei soggetti istitutori dei fondi pensione aperti. Tali soggetti potranno comunque tener conto dei suddetti oneri ai fini della determinazione del quantum della commissione di gestione posta indirettamente a carico degli aderenti. (riproduzione riservata)