Sugli incidenti stradali stop alle disparità di trattamento
di Daniele Cirioli
L’invalidità del 50% causata da un incidente stradale a un individuo maschio di 35 anni darà titolo a un risarcimento di 186 mila euro a Milano come a Roma, Cagliari, Bari o Canicattì. Lo stabilisce lo schema di dpr di approvazione della tabella unica delle menomazioni all’integrità psicofisica (danno alla persona) compresa tra 10 e 100 punti e rispettivo valore pecuniario. Il provvedimento è oggi all’esame preliminare del consiglio dei ministri, a distanza di oltre dieci anni dalla previsione (legge n. 57/2001) della regolamentazione della valutazione medico legale del danno derivante da incidenti stradali ai fini del risarcimento Rc (responsabilità civile). Stop ai tribunali Il dpr ha lo scopo di mettere fine alla disomogenea monetizzazione di danni conseguenti a incidenti stradali. Per lungo tempo, infatti, il ristoro di questi danni è avvenuto sulla base di elaborazioni dei singoli tribunali, comportando l’ingiustificata disparità di trattamento a svantaggio dei danneggiati da sinistri avvenuti nelle circoscrizioni di tribunali osservanti criteri di quantificazione più ristretti. In altri termini, a parità di danno, l’ammontare del risarcimento varia oggi sensibilmente da regione a regione e finanche da città a città. Al fine di porre rimedio, la legge n. 57/2011 ha previsto una regolamentazione della materia della valutazione medico-legale per il risarcimento rc auto mediante la previsione di una tabella unica, valida per tutto il territorio nazionale, recante indicazione delle menomazioni all’integrità psicofisica e del relativo valore percentuale (punti) e pecuniario. La tabella delle menomazioni La tabella unica è la «tabella delle menomazioni» che, per i danni da 1 a 9 punti percentuali, è stata già pubblicata (decreto 3 luglio 2003 in G.U. n. 211/2003). Manca ancora la tabella per i danni da 10 a 100 punti percentuali e a tanto provvede lo schema di dpr all’esame del consiglio dei ministri. I dati della nuova tabella (10-100 punti) sono stati elaborati da un’apposita commissione di studio istituita nel 2004. In pratica, la nuova tabella rappresenta lo strumento, in responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, per la valutazione del danno permanente biologico. Il valore e il significato della tabella è quello di perseguire «la massima omogeneità scientifica e riproducibilità del giudizio valutativo a parità di diagnosi di infermità e menomazioni conseguenti». I valori indicati nella tabella si riferiscono all’incidenza delle varie condizioni considerate sulle attività ordinarie, intese come aspetti dinamico relazionali comuni a tutti. In particolare, per ogni distretto anatomico (apparato uditivo, apparato visivo, arto inferiore, arto superiore, spalla, gomito, e via dicendo), la tabella comprende fattispecie diverse che vanno dall’elaborazione di voci relative alla compromissione dei parametri indicativi della piena funzionalità (per esempio, per un arto: asse, motilità, stabilità, potenza, velocità e abilità motoria), alla descrizione di alterazioni anatomiche ed alla illustrazione di specifiche condizioni cliniche. I valori sono riportati in diversi modi: in alcuni casi è indicato un numero unico (per esempio, per la cecità assoluta monolaterale sono indicati punti 28), in altri un intervallo di valori (per esempio, per i disturbi d’ansia generalizzati e fobie in forme lievi sono indicati punti 10-15), in altri ancora l’espressione superiore relativa al simbolo «>» (per esempio, per l’epilessia con crisi plurime settimanali è indicato punti > 41).