Il RSPP, pure privo di poteri decisionali e d’intervento nella rimozione di situazioni di rischio, deve ritenersi responsabile, con il datore di lavoro, ogniqualvolta l’infortunio risulti oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe dovuto conoscere e segnalare e che, invece, per negligenza, imperizia o imprudenza, egli abbia mal valutato o del tutto ignorata, configurandosi, così, una colpa di natura professionale.
Cassazione penale, sez. IV, (ud. 21 dicembre 2010) 27 gennaio 2011, n. 2814, Pres. Marzano, Rel. Piccialli