La facoltà riconosciuta alle province dall’art. 17 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, di variare di 3,5 punti percentuali l’aliquota del 12,50% applicabile sui premi di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore – improntata a una visione marcatamente federalista del tributo – ha posto una serie di interrogativi sulla corretta applicazione dell’imposta sulle assicurazioni, fra i quali quello riguardante l’eventuale “attrazione” delle ipotesi contrattuali descritte dall’art. 1-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 nella disciplina del citato art. 17.
In altre parole, se la variazione dell’aliquota del 12,50% eventualmente deliberata dalle province si estenda anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, soggette, per effetto del citato art. 1-bis, comma 1, secondo periodo, all’imposta del 12,5% prevista dallo stesso comma per le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
L’ANIA interviene in merito con una circolare interna e ritiene che la risposta in merito sia negativa per le seguenti motivazioni che riportiamo.
“In primo luogo va rilevato che l’art. 17 del d.lgs. n. 68 fissa autonomamente, al comma 2, l’aliquota dell’imposta sui premi di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore al 12,50% e stabilisce che tale aliquota può essere aumentata o diminuita di 3,5 punti percentuali.
A ben vedere, quindi, le disposizioni sopra richiamate, cioè l’art. 1-bis della legge n. 1216 del 1961 (inserito, come si ricorderà, dall’art. 353 del Codice delle assicurazioni) e l’art. 17 del d.lgs. n. 68 del 2011 sono inquadrate in contesti normativi nettamente distinti e rispondono a finalità diverse.
La prima, infatti, cristallizza nel testo della legge n. 1216 un principio più volte affermato da provvedimenti normativi e di prassi, in base al quale l’aliquota propria dell’imposta sui premi dell’assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si rende applicabile anche alle categorie di rischio ad essa connesse, quali, tipicamente, il furto e l’incendio del veicolo, la garanzia kasko, le spese legali, ecc., a prescindere dalla circostanza che tali garanzie “accessorie” siano oggetto di un unico contratto o di contratti stipulati separatamente.
L’art. 17 del richiamato d.lgs. n. 68 si inserisce invece in un quadro legislativo ben definito, connesso in maniera al percorso federalista dell’imposta sui premi rc auto tracciato originariamente dall’art. 60 del d.lgs. n. 446 del 1997 che, com’è noto, ha previsto l’attribuzione alle province del gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. Ciò è peraltro testimoniato dal richiamo espresso operato dall’art. 17 ai commi 1, 3 e 5 dell’art. 60.
Attraverso l’art. 17 il legislatore attesta la natura di tributo proprio delle province con riguardo all’imposta sulle assicurazioni rc auto, stabilendo, come detto, la misura dell’aliquota e introduce a beneficio delle province stesse un meccanismo che consente loro di adeguare, entro limiti prestabiliti, il gettito alle necessità dei rispettivi bilanci, operando aumenti o diminuzioni della predetta aliquota base del 12,5%. Sembra dunque che tale disposizione risponda unicamente all’esigenza di accordare alle province un’autonomia impositiva, sebbene limitata alla variazione dell’aliquota base e che non sia suscettibile di produrre “automaticamente” effetti sulla misura dell’aliquota applicabile ai premi relativi alle garanzie accessorie alla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
A supporto della descritta tesi interpretativa, rileviamo altresì che l’eventuale estensione delle variazioni di aliquota disposte dalle province all’imposta applicabile sui premi delle garanzie accessorie comporterebbe dirette conseguenze sul gettito erariale (in aumento, nell’ipotesi di variazione positiva dell’aliquota; in diminuzione, in caso di variazione negativa), eventualità senz’altro da escludere stante l’ambito di applicazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 68. Come noto, infatti, le imposte riscosse sui premi delle garanzie in argomento, al pari delle imposte gravanti sui premi delle assicurazioni diverse da quelle relative alla circolazione dei veicoli a motore, vengono versate all’Erario (mod. F24 Accise) con unico codice di versamento (3354 denominato “Imposta sulle assicurazioni – Erario – art. 4-bis, comma 5, e art. 9, comma 1, legge 29 ottobre 1961, n. 1216”)”.