Le nuove regole, (in vigore dal 13 agosto 2011) che modificano diversi commi dell’art. 49 del dlgs 231/07, riducono il limite di utilizzo legale dei contanti come mezzo di pagamento portandolo a 2.500 euro e si pongono la finalità, come si legge nella relazione di accompagnamento al decreto: «di rafforzare i meccanismi di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in sintonia con l’azione già avviata con gli interventi effettuati con l’articolo 20 del decreto legge n. 76 del 2010». Lo riporta Italia Oggi 7.
L’utilizzo del denaro contante per effettuare operazioni di acquisto è, dunque, consentito esclusivamente al di sotto del limite di 2.500 euro per ciascuna operazione; al di sopra di tale importo si rende necessario l’impiego di strumenti di pagamento tracciabili, come carte di credito, bancomat, bonifici bancari, assegno bancario o postale.
Su questi ultimi, fermo restando l’obbligo di inserire l’indicazione del beneficiario, prevista dal comma 5 dell’art. 49, dlgs 231/07 (nome, cognome o ragione sociale), si dovrà obbligatoriamente apporre la clausola di intrasferibilità già per importi pari a 2.500 euro. L’emissione di assegni bancari e postali «liberi» così come i vaglia postali e cambiari liberi, quindi (sempre previa richiesta all’intermediario in forma scritta e con il pagamento della prevista imposta di bollo di euro 1,50 per singolo assegno o vaglia), resta consentita per importi inferiori alla nuova soglia.
Le fatture non potranno essere pagate in contanti in unica soluzione quando il loro importo (Iva compresa) sarà pari o superiore alla nuova soglia, ma anche le singole rate di pagamenti cumulativamente «oltresoglia» dovranno rimanere al di sotto dei 2.500 euro.
Ma la nuova soglia avrà effetti anche su altre situazioni. Si pensi alla emissione di fatture e di parcelle da parte dei professionisti. Queste, infatti, se regolate, in generale, in contanti ed in unica soluzione dovranno essere emesse per imponibili spesso molto più bassi dei fatidici 2.500 euro, in relazione ai complessi effetti sull’incasso finanziario a seguito dell’applicazione di Iva, ritenute e contributo integrativo.
Fari puntati, poi, sui finanziamenti dei soci alle società e al pagamento degli utili da società a soci, alla emissione di obbligazioni, ai versamenti delle caparre contrattuali.
Una particolare attenzione dovrà, inoltre, essere posta dai professionisti contabili e dai centri elaborazioni dati, alle registrazioni contabili attinenti alla tenuta di contabilità ordinarie. Tutte le movimentazioni di contanti ultrasoglia di cui il professionista dovesse avere riscontro nell’ambito della documentazione contabile, infatti, dovranno essere comunicate alle Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze.
Le nuove regole avranno un effetto assai tangibile anche sulle sanzioni, rendendole, di fatto, applicabili in riferimento ad importi dimezzati e quindi in situazioni molto più frequenti del passato. Le sanzioni vanno da un minimo dell’1% a un massimo del 40% dell’importo indebitamente trasferito e che tecnicamente (anche se nella prassi operativa così non avviene) possono colpire sia colui che esegue il pagamento sia chi lo riceve. Le nuove norme prevedono poi un minimo di 3 mila euro, fortunatamente bypassabile per chi si avvale dell’oblazione di cui all’art. 16 legge 689/81 (ancora in tal senso la nota Mef del 5 agosto 2010).