Dal 2011 aumenti dell’Irap per banche, assicurazioni e imprese concessionarie e, a partire dall’anno successivo, previsti potenziali e graduali incrementi delle addizionali regionali e comunali con la possibilità che le stesse raggiungano, rispettivamente, l’aliquota del 3% (dal 2015) e dello 0,8% (dal 2012).
Questo ciò che si evince dalle disposizioni introdotte dalle manovre estive (correttiva e di Ferragosto), ai sensi del comma 5, dell’art. 23, dl n. 98/2011 (Irap) e dei commi 10 e 11, dell’art. 1, dl n. 138/2011 (addizionali regionali e comunali), in corso di conversione in legge.
Irap – La manovra economica estiva ha introdotto un nuovo innalzamento delle aliquote dell’imposta regionale per i soggetti che esercitano l’attività di imprese concessionarie, diverse da quelle di gestione e costruzione autostradale e dei trafori (4,20%), per le banche e le società finanziarie (4,65%) e per le compagnie di assicurazione (5,90%).
Per quanto concerne la prima situazione (imprese concessionarie) la maggior aliquota sembra applicabile anche a quelle imprese che, avendo perso la proprietà del bene, non eseguono gli ammortamenti finanziari, di cui all’art. 104, dpr n. 917/1986, ma ammortizzano esclusivamente la concessione ai sensi del precedente articolo 103 (Agenzia delle entrate, nota n. 34486/2010).
Per quanto concerne l’applicazione dell’aliquota del 4,65% destinata agli istituti di credito e alle società finanziarie, la stessa si deve ritenere applicabile a numerosi soggetti appartenenti al comparto (sim, sgr, sicav, società di credito al consumo, factoring e leasing), comprese le holding industriali, ancorché non più iscritte negli elenchi gestiti dalla Banca d’Italia, in presenza dei requisiti indicati dal dm 29/2009.
Dette modifiche, stante l’entrata in vigore delle stesse nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento, impattano anche sul calcolo degli acconti di novembre 2011 (per i solari), dovendo compiere un vero e proprio conguaglio in sede di versamento della seconda rata di acconto, permanendo la possibilità di applicare, in luogo del metodo «storico» il metodo «previsionale», tenendo conto anche della deduzione del 10% dell’imposta regionale pagata.
Per quanto concerne i contribuenti di questo tipo ma collocati in regioni con deficit sanitario e che applicano la maggiorazione massima dell’1% (comma 3, art. 16, dlgs n. 446/1997) si ritiene che, per la corretta applicazione (comma 226, art. 1, legge n. 244/2007), si debba utilizzare il medesimo coefficiente di riparametrizzazione pari allo 0,9176.
Addizionale regionale – La manovra di Ferragosto, invece, interviene sul blocco, fissato con precedenti provvedimenti, dell’aumento delle addizionali, intervenendo anche sul decreto federale, mediante una semplice anticipazione (al 2012 anziché al 2013) della possibilità per le regioni di incrementare l’attuale aliquota base (pari allo 0,9%), nonostante la stessa non possa essere incrementata di oltre lo 0,5% per gli anni 2012 e 2013, di oltre l’1,1% per il 2014 e di oltre il 2,1% dall’anno successivo (2015).
Tale indicazione è rilevabile chiaramente dal comma 10, dell’art. 1, del dl 13/8/2011 n. 138, in corso di conversione, che modifica, in particolare, l’art. 6 del dlgs 6/05/2011 n. 68, con la possibilità che ogni regione (a statuto ordinario) proceda nell’incrementare o diminuire l’aliquota base dell’addizionale spettante, a decorrere dal 2012, anziché dall’anno successivo.
Addizionale comunale – Il comma 11, dell’art. 1, del decreto in commento (dl n. 138/2011) dispone la revoca (inapplicabilità) della sospensione degli aumenti, come disposta dal comma 7, dell’art. 1, dl 27/05/2008 n. 93, convertito con modificazione nella legge n. 126/2008.
Le disposizioni novellate disponevano, fino alla data di attuazione del federalismo fiscale, l’impossibilità di aumentare tributi, addizionali e quant’altro (Irap, in primis) il cui introito è destinato per legge dello Stato alle regioni e ai comuni, con alcune eccezioni come le addizionali (regionali e comunali) applicate in presenza di un deficit sanitario o di uno sbancamento del «patto di stabilità».
Pertanto, il blocco non si rende più applicabile, con la possibilità che i comuni, cui sono state ridotte sensibilmente le risorse finanziarie, con decorrenza dal prossimo anno (2012) potranno disporre un aumento nella misura massima pari allo 0,8%.
Naturalmente, gli enti locali potranno decidere in piena autonomia giacché il comma 10, dell’art. 1, della manovra dispone chiaramente che «_ sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5_» (del decreto legislativo n. 23 del 2008), ancorché detto articolo 5 sia stato abrogato dalla medesima disposizione.
Infatti, il citato art. 5, del dlgs 14/3/2011 n. 23 disponeva la necessità, a carico degli enti locali, di adottare un regolamento ad hoc, entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto sul federalismo fiscale (ovvero entro il 6/6/2011), destinato a ridurre (fino alla completa soppressione) o incrementare l’addizionale Irpef comunale.