Quando un’azienda sanitaria è condannata a risarcire un terzo danneggiato a causa di un errore commesso da un dipendente, la perdita finanziaria subita dall’ente costituisce un danno erariale indiretto. Questo legittima l’azione di responsabilità contabile senza escludere la possibilità per l’amministrazione di intraprendere anche le azioni civilistiche ordinarie.

di Samuele Marinello

L’ordinanza della Cassazione civile, sezioni Unite, n. 17634 del 26 giugno 2024, affronta una serie di questioni complesse riguardanti la giurisdizione e la responsabilità erariale in un caso specifico di danno cagionato da errori sanitari.

Vediamo nel dettaglio i principali punti e le implicazioni dell’ordinanza.

Fatti

  • Condanna della Corte dei Conti

Con sentenza del 5 dicembre 2022, la Corte dei Conti ha respinto l’appello contro la sentenza di primo grado che aveva ritenuto i sanitari responsabili di danno erariale e li aveva condannati al risarcimento per i danni causati all’Azienda Ospedaliera.

  • Azione del Pubblico Ministero contabile

L’azione era stata promossa dal PM contabile dopo che l’Azienda era stata condannata penalmente a risarcire i danni per la morte di una paziente a causa di un sovradosaggio di terapia antiblastica.

  • Giurisdizione della Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha ribadito che le azioni di responsabilità per danno erariale e quelle di responsabilità civile, anche se basate sugli stessi fatti, sono indipendenti. Pertanto, un dipendente può essere convenuto in giudizio per entrambe le azioni, con il limite del cumulo del danno risarcibile.

La decisione

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