Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali
Fino a pochi anni fa Consob si poneva come compito primario la tutela del risparmio in tutte le sue declinazioni: dai prodotti finanziari emessi da banche e assicurazioni, fino alle criptovalute. Il piano strategico 2024: migliorare semplificando le procedure di accesso ai mercati a favore delle pmi. E, finalmente, presa di coscienza che occorre rendere più attraente la borsa di Milano coinvolgendo di più gli investitori istituzionali (fondi pensione e assicurazioni).
Un mercato italiano dell’m&a sempre meno con passaporto estero. Nel primo semestre da un lato le tensioni geopolitiche e le tornate elettorali, dall’altro i tassi ancora elevati hanno ridotto l’incidenza degli operatori stranieri ma non hanno fermato gli specialisti italiani delle acquisizioni, che anzi hanno conquistato un ruolo più centrale. Secondo l’EY M&A Barometer da gennaio a giugno l’incidenza delle aziende straniere che hanno annunciato operazioni in Italia è scesa al 34% dal 41% del 2023.
GbSapri ha scelto la milanese Convergo, azienda specializzata nei rischi industriali che opera prevalentemente nel Nord Est d’Italia, per siglare la prima operazione dopo l’ingresso nel capitale del fondo di private equity Brera Partners e aprire così la nuova campagna di m&a.Un ultimo tassello di processo di aggregazione nel settore del brokeraggio assicurativo partito nel 2017, quando Sapri e Gbs General Broker Service, due storiche realtà italiane, hanno deciso di unire le forze dando vita a GbSapri. A distanza di poco tempo è arrivata l’acquisizione di Poliass, broker di Napoli specializzato nel settore marine che assicura i grandi armatori, e ancora, nel 2021, l’aggregazione con Rodinò&Partners che ha fatto crescere competenze e giro d’affari.
L’insurtech Wopta, specializzata nell’offerta assicurativa alle pmi, chiude un altro round di finanziamento da 4,1 milioni, con l’ingresso nel capitale di nuovi soci attraverso l’emissione di classi di azioni A, per un importo corrispondente al 26% delle azioni e una valorizzazione post money di 16 milioni di euro. Con il nuovo round i capitali raccolti dal lancio arrivano complessivamente a otto milioni e nell’azionariato entrano altri soci, con l’ingresso di un club deal «Asset Plus srl», che riunisce Holding B3 (gruppo Calzedonia), famiglia Macchi, famiglia Cammi, Ettore Riello, Davide Parenti e Cristina Parodi.
L’azione di responsabilità tesa a ottenere un risarcimento dal revisore si prescrive in cinque anni dalla data della relazione sul bilancio di esercizio. Tale termine tuttavia vale solo per l’azione esperita dalla società, mentre per le azioni sollevate dai soci o dai terzi il termine prescrizionale deve intendersi disciplinato dall’art. 2947 del codice civile, con decorrenze, dunque, da momenti diversi. È quanto si legge nell’attesa sentenza della Corte costituzionale (n. 115 dell’1/7/2024) con cui sono state ritenuto non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Milano sull’art. 15, co. 3, del d.lgs 39//2010.
Vedere il Governatore della Banca d’Italia che diffonde messaggi video, che lancia appelli. Nell’era della tecnologia sempre più invasiva e del deep fake (video che appaiono veri ma non lo sono), accade anche questo. Tanto che la Banca d’Italia è dovuta correre ai ripari con un comunicato stampa che lancia l’allarme e mette in allerta gli italiani: «La Banca d’Italia – si legge nella nota stampa diramata ieri – informa che continuano a essere diffusi in rete video, realizzati con tecniche di deepfake, che in maniera artificiosa riproducono l’immagine e la voce del Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta al fine di veicolare e rendere credibili messaggi non veritieri con intenti fraudolenti».
Regge all’esame di costituzionalità la disciplina della prescrizione per l’azione di responsabilità nei confronti dei revisori. La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 115 depositata ieri e scritta da Emanuela Navarretta, ha ritenuto non irragionevole fare decorrere il termine di cinque anni della richiesta di risarcimento danni, presentata dalla società che ha assegnato l’incarico, dalla data di deposito della relazione sul bilancio. Infondata quindi la questione di legittimità sollevata dal tribunale di Milano che sottolineava, tra l’altro, un deficit di ragionevolezza, in contrasto quindi con l’articolo 3 della Costituzione, da un lato, per la irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina della prescrizione per le azioni di risarcimento nei confronti di sindaci e amministratori; dall’altro per fare decorrere il termine anche quando il danneggiato non è ancora titolare del diritto risarcitorio o quando non può essere solerte nell’esercizio di quel diritto, perché il diritto non è ancora sorto o perché non può essere a conoscenza del danno che ha subito.