Alle disposizioni che regolano il regime di non imponibilità dei redditi derivanti da investimenti qualificati a lungo termine, effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria, dalle Casse di previdenza e dai fondi pensione (articolo 1, commi 88-96, della legge 232/2016), si possono applicare, per analogia, le linee guida del dipartimento delle Finanze e la prassi dell’agenzia delle Entrate elaborata per i piani di investimento del risparmio (Pir), di cui ai commi da 100 a 114 (e normativa collegata), quando le rispettive norme presentino un’analoga formulazione. Assogestioni, nella circolare 32/24/C del 4 luglio, mette in luce come questo principio – elaborato per la prima volta dalle Entrate nella risposta 105/2024 – possa opportunamente risolvere anche questioni interpretative ulteriori rispetto a quella oggetto dell’interpello, la principale delle quali è se anche le Casse, i fondi e gli enti citati possano evitare di perdere il beneficio della non imponibilità se reinvestono entro 90 giorni il controvalore delle cessioni effettuate.
È un po’ come la web economy dopo lo scoppio della bolla azionaria: anche l’innovazione in ambito finanziario mantiene enormi potenzialità, ma nonostante il ridimensionamento delle valutazioni e dei finanziamenti dopo il boom del post pandemia, il paradigma dell’evoluzione fintech si sta trasformando. «Le regole del gioco stanno cambiando: la crescita a tutti i costi non è più la parola d’ordine», lo sviluppo deve coniugarsi con l’attenzione alla sostenibilità dei conti e alla profittabilità, ispirandosi a una sana prudenza che punti a evitare di aggiungere rischi indesiderati alla stabilità del sistema sanitario.