di Bianca Pascotto

Il valore probatorio della constatazione amichevole di sinistro (CAI) è ancora oggetto di interesse giurisprudenziale e la recente sentenza della Corte di Cassazione ne è prova[1]. Compilare e sottoscrivere la Cai è compito non particolarmente complicato, ancorché si riscontano delle Cai che definire fantasiose è un eufemismo.

Non altrettanto può dirsi, però, per la funzione probatoria che assume la CAI, non sempre nota ai più e che può essere ingannevole se analizzata esclusivamente alla luce dell’art. 143 comma 2 del codice delle assicurazioni private.

È quanto successo in un tamponamento che ha coinvolto 3 veicoli dove A tampona B il quale, fermo al momento dell’impatto, viene sospinto contro C anch’esso fermo. La CAI viene sottoscritta solo tra A e B; C cede il suo credito risarcitorio alla società Zeta la quale agisce in giudico per ottenere il risarcimento del danno.

Il giudice di pace respinge la domanda e ugualmente si pronuncia il Tribunale di Roma in fase di gravame.

Per il Tribunale l’attore non ha fornito la prova che il sinistro si sia verificato con le modalità indicate nella CAI prodotta, onere probatorio che, invece avrebbe dovuto soddisfare in forza delle contestazioni sollevate dalla compagnia assicuratrice.

Nel ricorre in cassazione la società Zeta censura la decisione che ritiene errata laddove il tribunale non ha correttamente considerato il valore confessorio della Cai e non ha neppure considerato che la fattura di riparazione prodotta in giudizio dimostrava la compatibilità dei danni con l’occorso sinistro.

LA SOLUZIONE

Il ricorso non viene accolto ma neppure la sentenza del Tribunale gode di miglior giudizio.

Ai sensi dell’art. 143 comma 2 cod. ass.[2] la presunzione della veridicità riposta nella CAI sottoscritta dalle parti può essere certamente contestata dalla compagnia (quest’ultima non era presente al momento del sinistro e non ha sottoscritto alcuna CAI), ma ove la compagnia eserciti legittimamente la sua contestazione, è lei che deve fornire la prova che il sinistro si è verificato con modalità diverse.

Chi agisce in giudizio deve provare il diritto azionato in causa e chi eccepisce detto diritto deve fornire la prova della sua eccezione (art. 2697 codice civile).

Ha dunque errato il tribunale nel fare ricadere alla società Zeta l’onere di provare “che i fatti si fossero svolti come indicato nell’atto di citazione”, mentre era onere della compagnia dimostrare che quanto indicato dalle parti non corrispondeva alla dinamica descritta nella CAI.

Ma nonostante lo “svarione” motivazionale del tribunale il ricorso di Zeta non è fondato.

Un sinistro RCA coinvolge due o più parti sostanziali (i conducenti) e le relative compagnie le quali hanno l’obbligo ex lege di risarcire il danno in virtù della responsabilità solidale.

La CAI viene sottoscritta solo dai conducenti e tra gli stessi ha il valore di una confessione, ma non altrettanto può dirsi nei confronti della compagnia che contesta la veridicità delle dichiarazioni e che non nulla ha sottoscritto.

Il dilemma di pervenire a risultanti contrastanti in punto di responsabilità – ovvero assicurato responsabile  in forza della CAI sottoscritta ed esclusione della responsabilità della sua compagnia – è stato risolto dalle Sezioni Unite ancora nel 2006 le quale dovendo “far quadrare il cerchio”, ha statuito che la Cai, ove sussista contestazione della compagnia, deve essere liberamente valutata dal Giudice (ergo perde il valore di confessione per tutti i litisconsorti necessari, proprietario, conducente e compagnia).

Nel caso di specie la CAI prodotta in giudizio non è di alcun aiuto alla società Zeta perché non è stata sottoscritta da Zeta ma solo dai conducenti dei veicoli A e B.; pertanto ancorché la compagnia non abbia assolto il suo onere probatorio, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il sinistro e le sue modalità di accadimento in base ai normali principi di diritto che disciplinano l’onere probatorio.

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[1] Corte di Cassazione ordinanza del 3 giugno 2024 n. 15431

[2] Art. 143 comma 2 cod. ass. “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.

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