IVASS ha pubblicato in una lettera al mercato alcuni chiarimenti interpretativi e operativi sul Regolamento IVASS n. 51 del 22 giugno 2022 sul preventivatore pubblico Preventivass.
Pubblicizzazione del servizio Preventivass sul sito delle imprese
L’art. 5, comma 3 del Regolamento IVASS n. 51/2022 prevede che le imprese pubblichino “… sul proprio sito internet una informativa su contenuto e modalità di consultazione di Preventivass consentendone l’accesso a consumatori e intermediari mediante collegamento attivabile dalla stessa pagina web”.
La medesima disposizione prescrive inoltre che “… l’informativa e il collegamento a Preventivass – siano – posizionati in modo visibile nella pagina principale del sito internet
ed evidenziati con modalità espositive che ne consentano l’immediata individuazione da parte dei consumatori e degli intermediari”.
Dall’esame dei siti delle imprese sono state riscontrate modalità disomogenee di adesione alla suddetta previsione, in particolare relativamente alla collocazione ed al contenuto dell’informativa di cui al citato art. 5, co. 3, del Regolamento.
IVASS specifica nella lettera al mercato che in merito al posizionamento dell’informativa prescritta, essendone prevista la presenza “… nella pagina principale del sito internet – … – con modalità espositive che ne consentano l’immediata individuazione”, possono risultare rispondenti al dettato normativo collegamenti (attivabili mediante appositi buttom) che, richiamando in maniera ben visibile il Preventivatore Pubblico o Preventivass, reindirizzino ad altre pagine o sezioni del sito internet dell’impresa in cui vengono fornite le informazioni dovute.
Per quanto riguarda il contenuto dell’informativa, IVASS ritiene vada in primo luogo chiarita all’utenza la tipologia del servizio erogato da Preventivass, ovvero il servizio di comparazione informativa on line sulle tariffe r.c. auto da contratto base, fornendo al riguardo gli elementi conoscitivi minimi sul predetto contratto base.
A quest’ultima norma, infine, è da ricollegare la previsione di cui all’art. 4, comma 2, lett. b), del Regolamento IVASS n. 51/22, ai sensi della quale “… i consumatori e gli intermediari assicurativi accedono al servizio tramite i siti internet delle imprese, ottenendo in tal caso il solo preventivo dell’impresa dal cui sito internet è stato effettuato l’accesso” (c.d. Canale “Brandizzato”).
Attivando ed esponendo il c.d. Canale “Brandizzato” le imprese ottemperano all’obbligo introdotto dal citato art. 22, co. 5, della Legge n. 221/2012 di formulare obbligatoriamente, tramite il sito internet, la propria offerta da contratto base.
L’Istituto di vigilanza invita quindi le imprese a:
- esporre sulla propria home page collegamenti relativi al preventivatore
pubblico ben visibili mediante i quali gli utenti possano agevolmente accedere a pagine o sezioni del sito contenenti un’informativa dettagliata su Preventivass, sul contratto base e sulle sue finalità; - collocare il link al Canale “Brandizzato” di Preventivass in maniera distinta e
successiva all’informativa di cui al punto 1), chiarendo che, attraverso detto collegamento, gli utenti possono ottenere “… il solo preventivo dell’impresa al cui sito internet è stato effettuato l’accesso”.
- esporre sulla propria home page collegamenti relativi al preventivatore
Mancata emissione preventivi per “Dato mancante”
Ai sensi del punto 5.2 dell’Allegato Tecnico al Regolamento IVASS n. 51/2022 le
imprese, qualora rilevino nella richiesta di preventivo errori o incompletezze che non
consentono l’emissione del preventivo stesso, rispondono, entro 5 minuti dalla ricezione
della richiesta, inviando apposite segnalazioni inerenti la casistica del “Dato mancante”.
Secondo la previsione regolamentare, le imprese indicano i dati mancanti utilizzando obbligatoriamente la definizione degli stessi contenuta nel Modello Elettronico di cui al Decreto MiSE del 4 gennaio 2021 sotto la colonna “Attributi”. In particolare, nel campo “Messaggio” occorre specificare il dato che non permette la preventivazione. L’assenza di tale indicazione rende inammissibile la segnalazione di errore trasmessa e viene considerata come mancato rispetto dell’obbligo di preventivazione.
Dalle verifiche effettuate sull’attività di preventivazione sono risultate numerose risposte non allineate al contenuto della citata disposizione che hanno evidenziato un utilizzo non corretto di tale motivazione di errore.
IVASS sottolinea che ogni richiesta di preventivo trasmessa alle imprese è di per sé completa di tutte le informazioni previste dal Modello Elettronico, inclusi i dati estratti dalle Banche Dati gestite da ANIA (SIVI, SITA, ATRC) integrati dal set informativo fornito da Infocar/Infobyke. Le imprese, pertanto, sono tenute a riscontrare le richieste di preventivo sulla base delle informazioni contenute nel dataset di richiesta.
Non è necessario né opportuno procedere all’ulteriore consultazione delle Banche Dati ANIA. Agendo in modo contrario, infatti, le imprese ottengono, nel migliore dei casi, gli stessi dati già trasmessi dal Modello Elettronico o, laddove utilizzino chiavi di consultazione diverse da quelle ufficialmente adottate da Preventivass, informazioni discordanti, fattore riscontrato di ulteriore complicazione che ha causato l’utilizzo non corretto della segnalazione di “Dato mancante”.
Referente Preventivass
Con l’entrata in vigore del Regolamento n. 51/2022 e la piena operatività della piattaforma di Preventivass, il Referente già nominato dalle imprese, nell’ambito del ruolo di interazione con l’Istituto svolto su tutte le tematiche inerenti Preventivass, continuerà a ricevere e gestire con tempistiche e modalità adeguate alle questioni rappresentate:
– le comunicazioni ufficiali riguardanti Preventivass;
– le segnalazioni di criticità trasmesse dall’IVASS a seguito di istanze presentate da consumatori o intermediari inerenti tanto la preventivazione che l’eventuale successiva sottoscrizione del contratto r.c. auto;
– le comunicazioni inviate dall’IVASS inerenti criticità tecniche o di business rilevate dalla verifica sistematica dell’attività di preventivazione evidenziando i servizi della compagnia attivati, fornendo informativa dei piani di lavoro adottati e dei conseguenti stati di avanzamento.
IVASS segnala l’opportunità che il Referente sia incluso tra gli Amministratori d’Impresa di cui alla disposizione n. 2 dell’Allegato Tecnico al Regolamento IVASS n. 51/2022 autorizzati ad accedere all’area funzionale riservata messa a disposizione di ogni impresa all’interno di
Preventivass.
In caso di modifica, le imprese devono trasmettere tempestivamente all’IVASS il nominativo del nuovo Referente mediante comunicazione al Servizio Studi e Gestione Dati, da inviare via e-mail all’indirizzo preventivatore.rca@ivass.it unitamente all’indirizzo di posta elettronica e al numero di telefono dell’incaricato.