Anna Messia
Sono quasi dieci anni che le polizze assicurative legate ai mutui e ai prestiti sono nel mirino delle autorità di controllo, Ivass, Banca d’Italia e Antitrust. Si tratta di coperture vendute in abbinata ai finanziamenti, che hanno lo scopo di fornire al consumatore il rimborso delle rate nel caso in cui non sia in grado di pagarle, per esempio per infortunio o per la perdita del posto di lavoro. Ma scattano anche quando l’immobile oggetto del mutuo dovesse risultare gravemente danneggiato a causa, per esempio, di un incendio e la compagnia di assicurazione, grazie a queste coperture, provvede a estinguere, interamente o in parte, il debito residuo, a vantaggio della banca e del cliente. Polizze che sono stipulate al momento della conclusione del contratto di mutuo o di finanziamento al quale sono connesse e, solitamente, prevedono un premio unico che si aggiunge al capitale finanziato. Ma si tratta di prodotti che possono essere molto costosi, fino ad incidere pesantemente sul finanziamento, specie quando sono abbinati a mutui di lunga durata. Un mercato che, nonostante i ripetuti richiami dei regolatori, è ancora caratterizzato da poca trasparenza, con nuovi interventi all’orizzonte.

Il presidente dell’Ivass e direttore generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, ha recentemente segnalato che, sul mercato, si è chiusa una nuova indagine Eiopa. Il rapporto finale sarà pubblicato in autunno «ma l’analisi ha già messo in evidenza problemi ricorrenti: costi sproporzionati; prassi che ostacolano la valutazione di coperture alternative da parte del consumatore; vincoli e restrizioni ingiustificate nelle clausole contrattuali», ha detto senza mezzi termini Signorini annunciando che, sulla base di questi risultati, saranno sviluppati interventi e pratiche di vigilanza. Nel frattempo la questione rischia però di farsi urgente con l’aumento di tassi d’interesse che farà inevitabilmente aumentare il costo dei finanziamenti, sia prestito personali sia mutui, rischiando di rendere insostenibile aggiungere anche la copertura assicurativa. E il problema non è solo italiano visto che le autorità tedesche hanno addirittura deciso di porre un limite massimo al costo di queste polizze. Come muoversi intanto per evitare di rimanere schiacciati da costi alti e prodotti poco trasparenti? Il suggerimento è seguire cinque regole.

Confronto obbligatorio. La prima è la più semplice e la principale. Queste polizze sono facoltative nonostante spesso le banche o gli istituti di credito ne richiedono la sottoscrizione per concedere il mutuo o per erogare il finanziamento. Ma se il cliente ha già una copertura dello stesso genere o intende reperirla presso un’assicurazione diversa, il finanziatore è obbligato ad accettare la polizza prescelta dall’assicurato, senza variare i termini e le condizioni del finanziamento, a patto che preveda contenuti minimi corrispondenti a quelli offerti dalla banca. Prima di sottoscrivere la polizza offerta dalla banca o dalla finanziaria bisogna quindi confrontarla con altre offerte da altri intermediari assicurativi (agenti o broker) che abbiano le stesse caratteristiche. Solo così si potrà individuare il prodotto più conveniente.

Giù il velo sui costi. Controllare le commissioni che gli istituti di credito e gli intermediari finanziari chiedono per vendere le polizze. Il cliente ha diritto di conoscere l’incasso dell’intermediario, in termini assoluti e percentuali sul costo complessivo dell’operazione. Le commissioni da pagare risultano, in genere, ancora particolarmente elevate, come evidenziato da Ivass e come già emerso anche nel 2016 (si veda grafica).

Occhio alle esclusioni. Leggere bene le clausole perché «nel contratto assicurativo potrebbero essere presenti clausole che prevedono franchigie, ossia parti del danno che restano a carico dell’assicurato o differimenti dell’inizio della copertura assicurativa», osserva Carlo Ruggiero, esperto in formazione su tematiche finanziarie e assicurative, «potrebbe esserci assenza di copertura nel primo periodo di validità contrattuale, il cosiddetto periodo di carenza ma anche esclusioni, ovvero situazioni per le quali l’indennizzo non è dovuto, ad esempio quando l’invalidità o il decesso siano causati dalla pratica di attività pericolose».

Uguali ma diverse. Le polizze possono essere individuali e collettive. Nel primo caso i contraenti sono i singoli debitori che devono rimborsare il finanziamento. Nelle polizze collettive, la forma più diffusa di polizze legate ai finanziamenti, invece, i contraenti sono le banche o le società finanziarie che hanno stipulato la «polizza convenzione» con le assicurazioni, con i consumatori/debitori che aderiscono alla polizza, sottoscrivendo un modulo di adesione, e sostenendo l’onere economico del pagamento del premio.«Prima di aderire a queste polizze è necessario verificarne l’adeguatezza rispetto al proprio profilo, ad esempio, le coperture per i lavoratori dipendenti non sono adeguate ai lavoratori autonomi e viceversa», aggiunge Ruggiero.

Chi lascia recupera. Se si estingue anticipatamente il mutuo o il finanziamento o lo si trasferise presso un altro istituto di credito è diritto del cliente ottenere il rimborso della parte del premio pagato e non goduto o, in alternativa, mantenere in vita la copertura fino alla scadenza della polizza, eventualmente cambiando il beneficiario. (riproduzione riservata)
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