E’ IL PRINCIPIO AFFERMATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE CON ORDINANZA SULLE SOCIETÀ DI CAPITALI
di Vittorio Provera
I sindaci di società di capitali che hanno omesso un’adeguata attività di vigilanza sugli atti degli amministratori posti in essere in presenza di a una causa di scioglimento della Società, non possono invocare un esonero di responsabilità per essere stati tenuti all’oscuro dei medesimi o per aver assunto la carica dopo il loro compimento. Avuta la nomina è loro preciso dovere attivarsi con diligenza per verificare la situazione reale al fine di porvi rimedio o, in ogni caso, prevenire danni ulteriori. Questo è il principio affermato dalla Suprema Corte con la recente ordinanza n. 14873 dell’11/05/22.

La vicenda trae origine da un’azione di responsabilità promossa da un fallimento nei confronti anche del Collegio Sindacale di una SpA, avendo accertato che – pur sussistendo sin dall’approvazione del bilancio al 31/12/2000 una causa di scioglimento – nei due anni successivi erano stati compiuti dagli amministratori di atti di gestione per importi rilevanti, non riconducibili a finalità liquidatorie o di completamento di attività in corso.

La Corte di Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto la responsabilità dei sindaci pur se nominati successivamente al compimento di taluni atti illeciti. La sentenza di appello era quindi impugnata avanti alla Suprema Corte dai sindaci sotto diversi profili.
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