Di Matteo Schiavone e Ginevra Begani

La Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza n. 21220/22, depositata in data 5 luglio 2022, è intervenuta in materia di assicurazione della responsabilità civile, pronunciandosi sulla validità della clausola del contratto di assicurazione che riconosce all’assicurato il diritto ad ottenere la rifusione delle spese di resistenza solo se dovute a legali e/o periti designati dall’assicurazione.

Al termine dei due gradi del giudizio di merito avente ad oggetto, tra le altre cose, una domanda di risarcimento per i danni derivanti da vizi progettuali formulata dal terzo danneggiato nei confronti del professionista assicurato che, costituitosi con l’assistenza del proprio avvocato di fiducia, aveva chiamato in manleva la propria assicurazione per la responsabilità civile, la compagnia era stata condannata a tenere indenne l’assicurato per il capitale, mentre le spese legali erano state compensate tra le parti.

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