di Dario Ferrara
Vittima risarcita nonostante la non punibilità dell’imputato. Quando il giudice penale proscioglie l’inquisito per la particolare tenuità del fatto, deve potersi pronunciare anche sulla domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte civile, così come su quella per le restituzioni. Lo stabilisce la Corte costituzionale con la sentenza 173/22, pubblicata il 12 luglio, che dichiara illegittimo l’articolo 538 Cpp nella parte in cui non lo consente (giudice redattore Giovanni Amoroso). Sulla decisione pesa in qualche modo anche la riforma Cartabia: fra le altre ipotesi in cui può scattare il risarcimento del danno anche senza condanna penale c’è anche quella nuova ex articolo 344 bis Cpp, in cui l’azione penale diventa improcedibile se il giudizio d’appello dura più di due anni e quello di cassazione più di un anno; in tal caso, infatti, la causa prosegue davanti al giudice civile d’appello
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