L’INPS PUBBLICA LA CIRCOLARE CON I NUOVI VALORI PER LA VOLONTARIA 2022
di Leonardo Comegna
Sempre più cara la pensione “fai da te” degli ex addetti all’agricoltura. Lo sottolinea l’Inps nella circolare n. 81/2022, che si occupa anche della contribuzione dovuta dagli ex coltivatori diretti, che devono fare i conti con l’aumento dell’aliquota contributiva decisa dalla riforma Fornero.

Agricoli dipendenti. Nei confronti sia dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995, sia dei lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota applicata per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) è pari al 29,70%. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2022, per tutti i lavoratori agricoli autorizzati, l’aliquota è pari al 29,70%. La retribuzione minima settimanale su cui calcolare i contributi è quella determinata per la generalità dei lavoratori dipendenti: 210,15, euro (40% di 525,38, minimo di pensione del 2022).

Le retribuzioni medie settimanali sulle quali calcolare il contributo volontario per l’anno in corso sono state incrementate in misura dell’1,9%, in relazione alla variazione verificatasi negli indici Istat dei prezzi al consumo.

Coltivatori diretti. Secondo la legge n. 233/1990 (art. 10) i coltivatori diretti, coloni e mezzadri pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale. Anche per i lavoratori autonomi dell’agricoltura le classi di reddito sono state rivalutate in base alla variazione degli indici Istat sopra citata.

L’aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni per l’anno in corso, in seguito all’aumento stabilito dall’articolo 24 comma 23 della legge numero 204/2011 (la manovra del governo guidato da Mario Monti) che ha previsto un progressivo innalzamento sino a raggiungere il 24%. In pratica, le classi di contribuzione sono soltanto due (si veda tabella), in quanto le prime due danno come risultato un importo inferiore al minimale (lo stesso di quelle stabilito per i dipendenti): 58,51 euro a settimana settimanali, se autorizzati entro il 31 dicembre 1995 e 68,06 euro settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
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