E’ QUANTO HANNO CHIARITO I GIUDICI DELLA IV SEZIONE CIVILE DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
di Adelaide Caravaglios
Configura un’ipotesi di colpa professionale la mancata produzione in giudizio da parte del legale di documenti utili ai fini della controversia: lo hanno chiarito i giudici della IV sezione civile della Corte di Appello di Firenze nella sentenza 892/2022.

Intervenuti sull’appello mosso da due eredi avverso la decisione del tribunale, hanno ricordato come la prestazione dell’avvocato costituisca un’obbligazione di mezzi, «posto che il debitore assume l’impegno di svolgere una prestazione a prescindere dal conseguimento di una determinata attività», il che significa che «l’avvocato non garantisce il risultato e non può considerarsi inadempiente nel caso in cui non lo raggiunga». Va da sé, però, che chiunque eserciti tale professione dovrebbe «esser dotato di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia, dotato degli strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione da svolgere»: una sua eventuale responsabilità professionale, dunque, dovrebbe presupporre la violazione del dovere di diligenza da commisurare, ai sensi di legge, alla natura dell’attività esercitata.
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