PER LA CORTE COSTITUZIONALE ILLEGITTIMA LA MANCATA PREVISIONE DELLA FACOLTÀ PER L’IMPUTATO
di Ilaria Li Vigni
Illegittima la mancata previsione della facoltà per l’imputato di citare in giudizio l’assicuratore in caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista ai fini dell’attività venatoria. Con sentenza n. 159 del 24 giugno 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 cpp, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 12, c. 8, della legge 157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.

La figura del responsabile civile è delineata dall’art. 185, c. 2, cp, in forza del quale ogni reato, che abbia cagionato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento non solo «il colpevole», ma anche «le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui». Responsabile civile è, dunque, il soggetto (persona fisica o giuridica, ovvero ente collettivo non personificato) che, pur non avendo commesso il fatto, è obbligato, in base a una disposizione di legge, a risarcire i danni derivanti dal reato in solido con l’imputato.

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