OBBLIGO RISARCITORIO DEL COSTRUTTORE
Costituiscono gravi difetti dell’edificio (disciplinati dall’art. 1669 c.c. e idonei a far sorgere la responsabilità e l’obbligo risarcitorio del costruttore) non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dell’opera ma anche i vizi costruttivi che incidono apprezzabilmente il normale godimento della cosa o impediscono che questa fornisca l’utilità cui è destinata. Tra questi vi rientrano, anche, i vizi relativi alla difettosa coibentazione acustica degli appartamenti (così come i vizi relativi alla comparsa di crepe e smottamenti).

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza 15558 del 16 maggio 2022, con la quale ha accolto il ricorso presentato per conto di alcuni acquirenti di immobili di nuova costruzione (assistiti da un team BSVA Studio Legale Associato) che avevano lamentato – nei confronti dell’impresa esecutrice, del direttore dei lavori e del progettista – la sussistenza di vizi costruttivi ed avevano chiesto il risarcimento del danno.
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