TUTTE LE ISTRUZIONI DELL’INPS PER IL PASSAGGIO DI CONSEGNE DAL 1° LUGLIO 2022
di Daniele Cirioli
L’Ape sociale arruola i giornalisti. Dal 1° luglio, infatti, con il passaggio dell’Inpgi all’Inps, anche a giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica spetta di mettersi a riposo prima, a 63 anni, in attesa di maturare l’età per la pensione. Lo precisa l’Inps, tra l’altro, nella circolare 92/2022, offrendo l’occasione per fare il punto sul passaggio di consegne dall’Inpgi all’Inps.
Le consegne. Il passaggio dei giornalisti all’Inps è stato stabilito dalla legge n. 234/2021 (legge bilancio del 2022). La novità interessa i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Dal 1° luglio, in particolare, sono state trasferite all’Inps tutte le funzioni garantite fino al 30 giugno 2022 dall’Inpgi come indicato in tabella, dove sono riassunte e riepilogate le istruzioni finora emanate dall’Inps.
I contributi. Il passaggio all’Inps ha comportato, innanzitutto, il cambio degli obblighi contributivi: i datori di lavoro, infatti, da questo mese di luglio seguono le regole del fondo pensione dei lavoratori dipendenti (FPLD). In particolare, dalla competenza di «luglio 2022» sono tenuti a presentare le dichiarazioni contributive dei lavoratori dipendenti giornalisti, tramite i flussi «UniEmens», analogamente a quanto previsto per le aziende con riferimento ai propri dipendenti.
Mettersi a riposo prima. L’Inps spiega, tra l’altro, che, a partire dal 1° luglio, anche i giornalisti iscritti al FPLD possono accedere all’Ape sociale. Si ricorda che l’Ape sociale dà la possibilità di mettersi a riposo prima del tempo, in attesa di maturare l’età per la pensione di vecchiaia, a chi ha almeno 63 anni di età e si trova in situazione di disagio economico-sociale, mediante l’erogazione di un sussidio mensile d’importo massimo di 1.500 euro lordi (a carico dello stato). Queste le condizioni per il diritto: aver cessato l’attività lavorativa; non essere titolare di una pensione diretta; trovarsi in una delle “particolari” situazioni tutelate; far valere un minimo di 30 anni di contributi (36 anni per chi svolge attività cd “gravose”); maturare una pensione di vecchiaia d’importo non inferiore a 1,4 volte l’importo della pensione minima dell’Inps (circa 734 euro mensili).
Quale regime pensionistico? L’Inps, infine, illustra il diverso regime pensionistico applicabile ai soggetti in base all’epoca di maturazione dei requisiti: entro il 30 giugno (Inpgi) ovvero successivamente. Nel primo caso, i lavoratori assicurati all’Inpgi che, al 30 giugno, hanno maturato i requisiti pensionistici dello stesso Inpgi, possono conseguire in qualsiasi momento, anche successivo alla predetta data, una delle pensioni previste dalla gestione Inpgi, sulla base delle norme ivi vigenti al 30 giugno (ma non possono ottenere, però, eventuali pensioni maturate a carico del FPLD dal 1° luglio, i cui contributi vanno a incrementare la pensione Inpgi). Nel secondo caso, cioè ai soggetti che non hanno maturato entro il 30 giugno i requisiti pensionistici Inpgi, «il regime pensionistico è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al FPLD» dell’Inps, a partire dal 1° luglio. Pertanto, la pensione (tra quelle riconosciute agli iscritti al FPLD Inps) si matura in base ai requisiti previsti per la gestione Inps a carico della quale è liquidata. L’Inps esclude, però, che i giornalisti possano ottenere le pensioni anticipate «quota 100» e «opzione donna», perché i requisiti andavano perfezionati entro il 31 dicembre 2021. Fermo restando il principio del pro-rata per il calcolo della pensione, per individuare il regime pensionistico (sistema misto/retributivo ovvero contributivo), va fatto riferimento all’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995.
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