BOLLINATO IL DDL DI UNA RIFORMA STRATEGICA PER IL RECOVERY PLAN. IL TESTO PRESTO IN PARLAMENTO
di Andrea Mascolini
Adeguare il codice appalti alla giurisprudenza europea, risolvendo problemi applicativi e procedure di infrazione; ritornare ad un testo stabile, semplice e chiaro – dopo la stagione delle deroghe – per favorire la rapida esecuzione delle opere pubbliche; confermato il binomio codice-regolamento E’ questa la filosofia di fondo che è alla base del disegno di legge di delega che porterà ad un nuovo codice appalti, sostitutivo di quello in vigore, il cui testo è stato «bollinato» e a breve sarà presentato in parlamento per l’esame. L’avvio di una delle riforme portanti del Recovery plan italiano avviene mentre alla Camera si sta discutendo il testo del decreto-legge 77/2021, con le semplificazioni e la governance degli interventi del Pnrr in un clima non semplice che ha visto in questi giorni, su molte materie, i parlamentari contrapposti al Governo, molto restio a fare passare proposte emendative come è il caso delle modifiche al «Superbonus» o alle regole per gli affidamenti, in quest’ultimo caso proprio in ragione del ddl delega al quale sarà affidata la riscrittura organica della disciplina.
Tornando alla delega l’obiettivo del Governo, almeno sulla carta, sarebbe quello di restituire alle disposizioni codicistiche semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali, limitando il più possibile nel testo i rinvii alla normazione secondaria che comunque rimarrà e sarà rivista necessariamente, cambiando la normativa primaria. L’operazione non sarà però, come sempre, né semplice né rapida, anche se si prevede che – approvata la delega dal parlamento – vi siano sei mesi per varare il decreto legislativo proposto dalla Presidenza del Consiglio su proposta MIMS e di concerto con altri ministeri, previo parere (entro trenta giorni) di Conferenza unificata, commissioni parlamentari, Consiglio di Stato (salvo che non siano i consiglieri di Stato a redigere lo schema come previsto da una legge di circa 100 anni fa). La linea generale che dovrebbe segnare la redazione del nuovo codice, secondo la delega, è quella dell a stretta aderenza alle direttive europee mediante l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti per assicurare apertura alla concorrenza e competizione massima fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture.
Sul fronte della pubblica amministrazione si ritoccherà la disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui si conferma la necessità di riduzione numerica, che saranno incentivate a utilizzare sempre più le centrali di committenza e le stazioni appaltanti ausiliarie per l’espletamento delle gare pubbliche; un riferimento viene fatto anche alla qualificazione e alla specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti. Grande attenzione alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, per conseguire i target dettati dall’Unione europea e alle misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale attraverso la definizione di criteri ambientali minimi. Come previsto nel decreto 77 un altro tema innovativo sarà quello della premialità per la stabilità occupazionale, per la parità di genere e generazionale così da indurre qualche cambiamento sul lato dell’offerta. Si cita anche la necessità procedere alla ridefinizione e alla eventuale riduzione dei livelli di progettazione, allo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e alla razionalizzazione dell’attività e della composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
Si punta poi a definire le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte, a semplificare e ridurre i tempi di aggiudicazione, a ridurre gli oneri burocratici e amministartivi per gli operatori economici, a procedere con una ampia digitalizzazione delle procedure di affidamento (saranno favorire le procedure più flessibili e di lunga durata come il partenariato per l’innovazione, il dialogo competitivo e gli accordi quadro). Citato espressamente di divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento in house e la necessità di razionalizzare la disciplina sul controllo degli investimenti effettuati dai concessionari e sullo stato delle opere realizzate, con la previsione di sanzioni (anche decadenza in caso di gravi inadempimenti). Viene azzerato l’albo dei commissari di gara e si riporta la nomina integralmente all’interno delle stazioni appaltanti. Si rivedrà nuovamente la disciplina dell’appalto integrato (appalto di progettazione e costruzione) con l’individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono farvi ricorso.
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